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LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

note: Entrata in vigore della legge: 6/2/1992
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Testo in vigore dal:  6-2-1992

Art. 9

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal seguente:
"3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;".
Nota all'art. 9:
- L'art. 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come già modificato dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è così formulato:
"Art. 32. - Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:
1) della morte;
2) della perdita della cittadinanza italiana.
Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;
3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;
4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica;
5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del diciottesimo anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative.
Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.
Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della commissione elettorale circondariale.
La commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha facoltà di richiedere gli atti al comune.
Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2, 3 e 4; non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1.
Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.
Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affigere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale cincondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito.
La commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di quindici giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni.
Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29".