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LEGGE 8 marzo 1975, n. 39

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

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Testo in vigore dal:  10-3-1975

Art. 18


Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età".