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LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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Testo in vigore dal:  14-2-1979

Art. 50


Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.
Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.
Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate
anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.