LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
Testo in vigore dal: 14-2-1979
                              Art. 50.

  Ad  ogni  elettore  residente negli Stati che non sono membri della
Comunita'  europea,  entro  il  ventesimo  giorno successivo a quello
della  pubblicazione  del  decreto di convocazione dei comizi, a cura
dei  comuni  di iscrizione elettorale e' spedita una cartolina avviso
recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il
destinatario  potra'  ritirare  il  certificato  elettorale presso il
competente  ufficio  comunale  e  che  la  esibizione della cartolina
stessa  da'  diritto  al titolare di usufruire delle facilitazioni di
viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.
  Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.
  Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate
anche  agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunita' europea
nel  caso  in  cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere
effetto le norme del titolo VI.