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LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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Testo in vigore dal:  14-2-1979 al: 29-3-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.