LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2003)
  • Articoli
  • MODIFICHE AL TESTO UNICO 20 MARZO 1967, N. 223, DELLE LEGGI PER LA
    DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE
    DELLE LISTE ELETTORALI.
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  • 2
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  • NORME TRANSITORIE PER LA ISCRIZIONE O REISCRIZIONE NELLE LISTE
    ELETTORALI DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
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  • 6
  • orig.
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  • 8
Testo in vigore dal: 17-2-1979
                               Art. 2.

  All'articolo  32  del  testo  unico  20  marzo  1967,  n. 223, sono
apportate le seguenti modifiche:
    al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:
    "5)  dell'acquisto  del diritto elettorale per motivi diversi dal
compimento  del  18° anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso
per  la  cessazione  di  cause  ostative. Ai fini della iscrizione il
sindaco  deve  acquisire  presso l'ufficio anagrafico e richiedere al
casellario  giudiziale  e  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  le
certificazioni  necessarie  per  accertare  se  l'interessato  e'  in
possesso  dei  requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto
nel comune.";
    il quarto comma e' sostituito dal seguente:
    "Alle  operazioni  previste  dal presente articolo la commissione
comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi o, in ogni caso,
non  oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei
comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non
oltre  il  30°  giorno  anteriore  alla  data  delle  elezioni per le
variazioni  di  cui  al  n.  5);  non  oltre  il  quindicesimo giorno
anteriore  alla  data  delle elezioni, per le variazioni di cui al n.
1).";
    il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
    "Le  deliberazioni della commissione elettorale comunale relative
alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate
agli interessati entro dieci giorni.
    Le  deliberazioni  della commissione elettorale comunale relative
alle variazioni di cui al n. 5), unitamente all'elenco degli elettori
iscritti  ed  alla  relativa  documentazione,  sono  depositate nella
segreteria  del  comune  durante  i  primi  cinque  giorni  del  mese
successivo  a  quello  della  adozione  delle  variazioni stesse. Del
deposito il sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con manifesto da
affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
    Avverso  le  deliberazioni  di cui ai precedenti commi e' ammesso
ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci
giorni,  rispettivamente  dalla data della notificazione o dalla data
del deposito".