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DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 497

Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1994)
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Testo in vigore dal:  5-12-1993 al: 2-2-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il cittadino, cui competa il regime di partecipazione alla spesa previsto per gli appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai limiti fissatidall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, può optare, volta per volta, per l'assistenza farmaceutica secondo il regime previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
2. Per i soggetti esenti per motivi di reddito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, il tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, determinato in numero 16 ricette annue, può essere elevato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno 1993 fino ad un massimo di ulteriori 8 ricette, per far fronte a necessità terapeutiche, accertate dal medico di medicina generale, che richiedano l'uso di specialità medicinali diverse da quelle per le quali non è dovuta alcuna partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e da quelle cor- relate alle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a norma delle vigenti disposizioni. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente comma adottando procedure semplificate. Restano salve le competenze e le attribuzioni in materia delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il tetto di spesa di cui al comma 2 opera mediante il rilascio da parte dell'unità sanitaria locale agli aventi diritto di contrassegni autoadesivi in numero corrispondente a quello delle ricette concesse in esenzione. I contrassegni hanno validità annuale e non possono essere utilizzati oltre la scadenza del periodo di validità. I contrassegni hanno carattere strettamente personale e debbono essere utilizzati esclusivamente dal titolare.
4. È attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio pro-
capite, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCEM).
5. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i prezzi delle specialità medicinali classificate come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotti delle seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle lire 100 superiori: specialità medicinali con prezzo superiore a lire 15.000 fino a lire 50.000: 2,5 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.
6. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni fino all'importo di lire 100.000, destinate ai soggetti compresi nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.".
9. Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica o sottoposti ad interventi di trapianti di organo, il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di riconosciuta validità scientifica, in somministrazione continua, può essere elevato fino a coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi.