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LEGGE 26 gennaio 1982, n. 12

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unità sanitarie locali.

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Testo in vigore dal:  28-1-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unità sanitarie locali, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al primo comma, sostituire le parole: "entro trenta giorni", con le seguenti: "entro sessanta giorni";
al primo comma, dopo le parole: "in servizio alla data del 30 aprile 1981", sono aggiunte le seguenti:
", ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate,";
al primo comma, le parole: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "Dalla stessa data";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonché l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. Il Ministro della sanità deve esprimersi sulla richiesta della regione o della provincia autonoma nel termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. L'autorizzazione non è richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma";
al quinto comma, le parole: "L'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti", sono sostituite dalle seguenti: "L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei relativi posti";
al sesto comma, le parole: "dalla giunta regionale", sono sostituite dalle seguenti: "dal consiglio regionale";
il settimo comma è sostituito dal seguente:
"Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché per quelle delle zone terremotate della Valnerina e della Calabria, la copertura dei posti vacanti nonché l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti sono autorizzati dal consiglio regionali con proprie deliberazioni.
I concorsi sono espletati con le procedure di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I consigli regionali possono, altresì, autorizzare consulenze professionali";
l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora entro il 31 gennaio 1982 non sia stato emanato il decreto di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche provvisorie, determinate ai sensi dei commi precedenti, possono essere coperti con le procedure concorsuali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, salvo che per i concorsi per i quali, a tale data, siano già iniziate le prove d'esame";
all'undicesimo comma, dopo le parole: "su richiesta della regione", sono aggiunte le seguenti: "o della provincia autonoma";
dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le assunzioni per i casi previsti dal presente decreto sono effettuate con il rispetto delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Le domande di assegnazione ad amministrazioni diverse rispetto a quella di destinazione in base ai processi di mobilità di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della funzione pubblica, entro i sessanta giorni successivi alla data anzidetta.
A tale fine possono essere modificati i contingenti forniti nell'ambito dei predetti processi di mobilità per un numero di posti da concordare con le amministrazioni interessate, non eccedenti il tre per cento di ogni qualifica.
Il personale dirigente resta in sovrannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio dei singoli interessati.
Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale, il personale dipendente già inquadrato nei ruoli unici regionali può essere trasferito dalla regione di appartenenza ad altra regione, previo parere favorevole di entrambe le regioni interessate. La domanda di trasferimento va inoltrata, tramite l'unità sanitaria locale di appartenenza, ad entrambe le regioni.
L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 luglio 1980, n. 285, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441, è sostituito dal seguente:
"Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è uniformemente stabilito in quello dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della stessa legge".
Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trattamento economico del personale che confluisce nei ruoli regionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, resta quello di miglior favore determinato ai sensi di legge dagli enti le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali.
I farmacisti titolari di sedi farmaceutiche in comuni terremotati delle regioni Basilicata e Campania che, in conseguenza della chiusura degli esercizi per effetto dei danni prodotti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, hanno conseguito la gestione provvisoria di altra sede, anche in altro comune delle province di appartenenza, conseguono, previa opzione, la titolarità di tale ultima sede sempre che la medesima sia compresa nella pianta organica delle farmacie del comune cui la farmacia a gestione provvisoria appartiene".
All'articolo 3:
al terzo capoverso, dopo le parole: "la richiesta di accesso", sono aggiunte le seguenti: "alle prestazioni stesse";
al quarto capoverso, la parola: "pubbliche", è sostituita dalle seguenti: "di cui al sesto comma".
Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - A partire dal 1 gennaio 1982 per i lavoratori dipendenti non iscritti al disciolto INAM ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, né tenuti all'iscrizione ad altro istituto mutualistico di diritto pubblico, i contributi sociali di malattia e di maternità sono dovuti nella misura prevista per i lavoratori già assicurati presso l'INAM medesimo.
Per gli anni 1980 e 1981 i soggetti di cui al precedente comma, esclusi quelli già comunque assicurati in regime facoltativo o convenzionale presso enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie per un periodo superiore a centottanta giorni per ciascun anno, sono tenuti al versamento di un contributo rispettivamente di L. 300.000 e L. 350.000, da effettuare direttamente all'INPS in quattro rate bimestrali decorrenti dal 1 marzo 1982.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INPS, ai fini del presente articolo, le notizie necessarie per la individuazione dei lavoratori.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33".
L'articolo 6 è soppresso.