stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 19 novembre 1992, n. 441

Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/11/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/1993)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-11-1992 al: 18-1-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, nonché di emanare disposizioni per assicurare l'erogazione transitoria di servizi sociali da parte delle province e per individuare le associazioni di promozione sociale destinatarie di contributi statali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti in materia sanitaria
1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalità e medesime modalità, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.
2. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.
4. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.
6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto per gli anni 1984 e 1985 al Servizio sanitario nazionale dai cittadini assicurati presso lo stesso servizio, che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per ciascuno dei predetti anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli anni medesimi.
7. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV.
8. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale ivi contemplato nelle qualifiche iniziali di tecnico specializzato nell'area tecnico- scientifica e socio-sanitaria.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, sono applicate nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, proprie del dirigente di livello apicale, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio. Per quanto riguarda l'attività sanitaria, spettano in particolare al dirigente di livello apicale gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici.
10. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.