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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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Testo in vigore dal:  27-5-1991
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Art. 78

Organizzazione del lavoro
1. Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale già avviato - nel quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, con il decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988 n. 225 ed, a livello regionale, con le relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, è necessario, in attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle attività istituzionali.
2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto
((dall'ordinamento))
vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari richiedono una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unità operative ospedaliere ed extra-ospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa articolazione funzionale delle varie professionalità che concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle prestazioni secondo il grado di autonomia e responsabilità di ciascuno dei dipendenti medici e veterinari.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche degli assistenti medici e veterinari collaboratori, trasformando il 30% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione può riguardare i posti di assistente medico e veterinario collaboratore resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla predetta trasformazione è disciplinata con decreto del Ministro della Sanità da emanarsi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1° dicembre 1990.
4. Gli Enti, nella proposta di ampliamento o istituzione di nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le Regioni e gli Enti nell'ambito delle rispettive competenze, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, portano a termine, con le modalità già deliberate a livello regionale e qualora non ultimate, le procedure concorsuali per la copertura dei posti derivanti dalla trasformazione delle dotazioni organiche, comunque attuata ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e, comunque, sono tenuti a verificare lo stato di attuazione dell'articolo 17 stesso, ai fini di una corretta applicazione del principio della parità aiuti-assistenti.
6. La trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario collaboratore prevista dal comma 3 riguarda tutti i servizi sanitari e veterinari dell'Ente e,nell'ambito ospedaliero, » aggiuntiva rispetto ai processi di trasformazione di cui al comma 5. La percentuale complessiva di cui al comma 3 » articolata, con compensazione dei resti, nel 5% per i veterinari, nel 5% per i medici dei servizi extra ospedalieri e nel 20% per i medici ospedalieri, tenuto conto, in tale caso, delle attività assistenziali riconosciute come alta specialità ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 ottobre 1985, n.595.
7. In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella presente fase di transizione, una diversa articolazione funzionale della professionalità medica e veterinaria si pone come fattore indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari degli Enti, che si realizza anche attraverso una integrazione delle attribuzioni proprie delle posizioni funzionali iniziali ed intermedie del personale medico e veterinario prevista dall'articolo 63, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per una migliore aderenza alla realtà ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro.