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DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 1992, n. 282

Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/1992
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Testo in vigore dal: 31-5-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 62 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Vista la proposta della commissione paritetica di  cui  all'art.  3
della legge 5 agosto 1981, n. 453;
  Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali  di  cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e
successive integrazioni;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 aprile 1992;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per le riforme istituzionali  e  gli  affari  regionali,  di
concerto con il Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano
nella regione Valle d'Aosta, con gli  adattamenti  e  le  limitazioni
stabiliti  dal  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 62 della legge
medesima.
          AVVERTENZA:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -   Il  testo  dell'art.  62  della  legge  n.  142/1990
          (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
             "Art.  62  (Delega  al  Governo  per  la  regione  Valle
          d'Aosta). - 1.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,
          comma  2,  il Governo e' delegato ad emanare per la regione
          Valle d'Aosta, entro due anni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  con  le  procedure  di cui
          all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453,  uno  o  piu'
          decreti aventi valore di legge ordinaria per armonizzare le
          disposizioni  della  presente legge con l'ordinamento della
          regione medesima.
             2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione".
             - Il testo dell'art. 3 della legge n. 453/1981,  che  ha
          delegato  il  Governo  ad  emanare  decreti aventi forza di
          legge  ordinaria  per  completare  il  trasferimento  delle
          funzioni  alla  regione  Valle d'Aosta, e' il seguente: "Le
          norme delegate previste dai precedenti articoli  sono  ema-
          nate  con  decreto  del Presidente della Repubblica, previa
          approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una
          commissione paritetica formata da  tre  rappresentanti  del
          Governo,  designati  dal  Consiglio  dei Ministri, e da tre
          rappresentanti  della   regione,   eletti   dal   consiglio
          regionale,  e  sentita  la  commissione parlamentare per le
          questioni regionali di  cui  all'art.  52  della  legge  10
          febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni".
             -   Il   testo  dell'art.  52  della  legge  n.  62/1953
          (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) e' il
          seguente:
             "Art. 52  (Commissione  parlamentare  per  le  questioni
          regionali). -
          La  commissione  parlamentare  per  le  questioni regionali
          prevista dall'art. 126, quarto comma,  della  Costituzione,
          e'  composta  di  quindici  deputati  e  quindici  senatori
          designati dalle due Camere con criteri di proporzionalita'.
          Essi rimangono in carica per la  durata  delle  legislature
          delle rispettive Camere.
             La  commissione  elegge  nel proprio seno un presidente,
          due vicepresidenti e due segretari.
             I membri della commissione non possono partecipare  alle
          sedute  in  cui  siano discusse questioni della regione nei
          cui collegi siano stati eletti.  Essi  sono  sostituiti  di
          volta  in  volta  da deputati e senatori all'uopo designati
          dai Presidenti delle rispettive Camere".
          Nota all'art. 1:
             -  La  legge  n.  142/1990  contiene   disposizioni   di
          carattere generale sull'ordinamento delle autonomie locali.
          Il  testo  del relativo art.   62 e' riportato in nota alle
          premesse.