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DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 1992, n. 282

Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/1992
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Testo in vigore dal:  31-5-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta della commissione paritetica di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano nella regione Valle d'Aosta, con gli adattamenti e le limitazioni stabiliti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 62 della legge medesima.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 62 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:
"Art. 62 (Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, il Governo è delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente legge con l'ordinamento della regione medesima.
2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione".
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 453/1981, che ha delegato il Governo ad emanare decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni alla regione Valle d'Aosta, è il seguente: "Le norme delegate previste dai precedenti articoli sono ema- nate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo, designati dal Consiglio dei Ministri, e da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni".
- Il testo dell'art. 52 della legge n. 62/1953 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) è il seguente:
"Art. 52 (Commissione parlamentare per le questioni regionali). -
La commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità.
Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.
La commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
I membri della commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere".
Nota all'art. 1:
- La legge n. 142/1990 contiene disposizioni di carattere generale sull'ordinamento delle autonomie locali.
Il testo del relativo art. 62 è riportato in nota alle premesse.