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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1991, n. 438

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2007)
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Testo in vigore dal:  8-2-1992 al: 24-7-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che istituisce la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;
Visto l'art. 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che demanda al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione dei compensi dei membri della commissione tecnico- scientifica in analogia ai criteri di cui all'art. 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 24 novembre 1987, che demanda a detta commissione la valutazione dei piani e dei progetti predisposti in attuazione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;
Visto l'art. 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che demanda a detta commissione l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti relativi ad interventi urgenti di salvaguardia ambientale previsti nel programma annuale 1988;
Visto l'art. 17, comma 33, della citata legge n. 67 del 1988 che integra la composizione della commissione, disciplina lo stato giuridico dei relativi membri e provvede allo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, delle somme necessarie per far fronte alle spese di funzionamento della medesima commissione;
Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, che disciplina il programma triennale di salvaguardia ambientale;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991, al quale ci si è uniformati;
Considerato che nell'ambito dello stesso parere è stato aggiunto un ultimo comma all'art. 1 che conferma le competenze del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e che è stata altresì inserita una precisazione nel comma 1 dell'art. 2 sui criteri di ripartizione per la nomina dei componenti della commissione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione e compiti della commissione
1. Presso il Ministero dell'ambiente è costituita la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale.
2. La commissione tecnico-scientifica svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i compiti attribuiti ai sensi del presente regolamento secondo le direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente, sentiti i servizi competenti.
3. La commissione tecnico-scientifica:
a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilità tecnico- economica con particolare riferimento all'analisi costi/benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;
b) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro, eventualmente anche a richiesta dei servizi, intenda sottoporre alla valutazione tecnica e all'analisi di costi e benefici;
c) provvede a tutti gli altri adempimenti previsti da leggi e regolamenti.
4. Sono comunque fatte salve le disposizioni relative alle competenze del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell'art. 1 comma 1, lettera ii), della legge n. 13/1991 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) è il seguente:
"1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:
a)-hh) (omissis);
ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri".