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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419

Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI PER FINALITÀ ESTORSIVE
    ((CAPO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 44))
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  • 4
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  • 5 bis
  • 6
  • DISPOSIZIONI PENALI, PROCESSUALI
    ED IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
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  • COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
  • 15
  • 16
Testo in vigore dal: 18-12-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' di emanare nuove  disposizioni
intese a prevenire e reprimere il grave fenomeno dell'estorsione ed a
sostenere, con misure di carattere anche economico, l'attivita' delle
categorie produttive che a causa  del  rifiuto  opposto  a  richieste
estorsive subiscono un danno patrimoniale; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
apportare idonei correttivi al regime delle misure  cautelari,  anche
in relazione alla pendenza  di  processi  per  fatti  di  particolare
gravita' e all'allarme suscitato nella pubblica opinione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'interno, del bilancio e della  programmazione  economica,  delle
finanze,   del   tesoro   e   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 44)) 
                                                            (5) ((6)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 23 febbraio 1999, n. 44 ha disposto (con l'art. 25, comma  1,
lettera a)) che le disposizioni del capo I del presente decreto  sono
abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento
di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque  non  oltre
il 14/09/1999. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  - La L. 23 febbraio 1999,  n.  44,  come  modificata  dal  D.L.  13
settembre 1999, n. 317, convertito  con  modificazioni  dalla  L.  12
novembre 1999, n. 414, ha disposto (con l'art. 25, comma  1,  lettera
a)) che le disposizioni del capo I del presente decreto sono abrogate
a decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di  cui
all'articolo 21 della stessa L.  44/1999  e  comunque  non  oltre  il
02/03/2000. 
  - Il regolamento di cui all'art. 25, comma 1, lettera a)  della  L.
23 febbraio 1999, n. 44 e' stato emanato con D.P.R. 16  agosto  1999,
n. 455, pubblicato in G.U. 03/12/1999, n. 284.