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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419

Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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Testo in vigore dal:  18-12-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità di emanare nuove disposizioni intese a prevenire e reprimere il grave fenomeno dell'estorsione ed a sostenere, con misure di carattere anche economico, l'attività delle categorie produttive che a causa del rifiuto opposto a richieste estorsive subiscono un danno patrimoniale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di apportare idonei correttivi al regime delle misure cautelari, anche in relazione alla pendenza di processi per fatti di particolare gravità e all'allarme suscitato nella pubblica opinione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 44))

(5)
((6))
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 23 febbraio 1999, n. 44 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) che le disposizioni del capo I del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 14/09/1999.
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AGGIORNAMENTO (6)

- La L. 23 febbraio 1999, n. 44, come modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) che le disposizioni del capo I del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 02/03/2000.
- Il regolamento di cui all'art. 25, comma 1, lettera a) della L. 23 febbraio 1999, n. 44 è stato emanato con D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455, pubblicato in G.U. 03/12/1999, n. 284.