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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419

Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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Testo in vigore dal:  2-1-1992 al: 28-2-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità di emanare nuove disposizioni intese a prevenire e reprimere il grave fenomeno dell'estorsione ed a sostenere, con misure di carattere anche economico, l'attività delle categorie produttive che a causa del rifiuto opposto a richieste estorsive subiscono un danno patrimoniale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di apportare idonei correttivi al regime delle misure cautelari, anche in relazione alla pendenza di processi per fatti di particolare gravità e all'allarme suscitato nella pubblica opinione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni
conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto.
2. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 5, a condizione che:
a) si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;
b) il rifiuto di cui alla lettera a) o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3;
c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-quater, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa;
f) il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorità giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera d) del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale è derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
4. L'elargizione è corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.