stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 giugno 1990, n. 461

Regolamento recante norme sulla concessione di contributi a fondo perduto alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonchè alle loro associazioni, che svolgono attività di acquisizione di dati, per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi ed apparecchiature di lettura automatica.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/11/1991
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-11-1991
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 19, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con il
quale  i  benefici  previsti  dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 318, sono estesi alle farmacie, comprese  quelle  pubbliche,
nonche'   alle   loro   associazioni,   che   svolgono  attivita'  di
acquisizione di  dati,  per  l'acquisto  o  l'utilizzazione  mediante
locazione   finanziaria   di   elaboratori   elettronici,   programmi
applicativi ed apparecchiature di lettura automatica;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito
con legge 3 ottobre 1987, n. 399, con il  quale,  in  particolare,  i
benefici  previsti  dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696,
sono concessi per ordini complessivamente non inferiori a 50  milioni
di  lire,  emessi  nei  dodici mesi successivi alla data del 3 aprile
1987;
  Visti i propri decreti 4 giugno 1987, n. 255, e 11 settembre  1987,
n. 487, concernenti la concessione di contributi a fondo perduto alle
piccole  e  medie  imprese  industriali ed alle imprese artigiane per
l'acquisto   di   macchinari   ad   alta    tecnologia,    pubblicati
rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale  2  luglio  1987, n. 152,
supplemento ordinario n. 60 e 1  dicembre 1987, n. 281;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 7 dicembre 1989;
  Vista  la  comunicazione del presente regolamento al Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 6 febbraio 1990;
                             A D O T T A
                      il presente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Destinatarie dei contributi di cui al successivo art. 2 sono  le
farmacie, comprese quelle pubbliche, nonche' le loro associazioni che
svolgono attivita' di acquisizione di dati.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il comma 16 dell'art. 19 della legge n. 67/1988 (Legge
          finanziaria  1988)  e'  cosi'  formulato:  "16.  I benefici
          previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio  1987,  n.
          318,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
          1987, n. 399, sono estesi alle  farmacie,  comprese  quelle
          pubbliche,  nonche'  alle loro associazioni che svolgono le
          attivita'  di  acquisizione  dei  dati  per  l'acquisto   o
          l'utilizzazione    mediante    locazione   finanziaria   di
          elaboratori   elettronici,    programmi    applicativi    e
          apparecchiature  di lettura automatica. All'onere derivante
          dall'attuazione del presente  comma,  valutato  per  l'anno
          1988   in   lire   10   miliardi,   si   provvede  mediante
          corrispondente utilizzo delle disponibilita' esistenti  sul
          fondo  speciale  rotativo  per l'innovazione tecnologica di
          cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
             - Il testo dell'art.  1  del  D.L.  n.  318/1987  (Norme
          urgenti   in   materia  di  agevolazioni  della  produzione
          industriale  delle   piccole   e   medie   imprese   e   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di  politica mineraria)
          (soprarichiamata) e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. I  benefici  previsti  dall'art.  1  della
          legge  19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni
          ed integrazioni, sono concessi a  favore  delle  piccole  e
          medie  imprese  industriali, individuate ai sensi dell'art.
          2, secondo comma, lettera f), della legge 12  agosto  1977,
          n.  675 e delle imprese artigiane, singole o associate, per
          gli ordini complessivamente non inferiori a 50  milioni  di
          lire  emessi  nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile
          1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e  delle
          apparecchiature  individuate dal CIPI con deliberazione del
          22 dicembre 1983, nonche' di:
               a) sistemi composti da una o  piu'  unita'  di  lavoro
          gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
          opportuni  programmi, la progressione logica delle fasi del
          ciclo tecnologico destinate a svolgere  una  o  piu'  delle
          seguenti  funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione,
          montaggio,     manipolazione,     controllo,     trasporto,
          magazzinaggio;
               b)  sistemi  di  integrazione  di una o piu' unita' di
          lavoro composti da robot industriali o  mezzi  robotizzati,
          gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
          opportuni  programmi, la progressione logica delle fasi del
          ciclo tecnologico;
               c) elaboratori elettronici  di  programmi  e  di  dati
          destinati  al  disegno automatico, alla progettazione, alla
          produzione    della    documentazione     tecnica,     alla
          programmazione   e   gestione  dei  flussi  produttivi,  al
          controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
               d) pacchetti di programmi  per  l'utilizzazione  delle
          macchine,  degli  elaboratori  e  dei  sistemi  di cui alle
          precedenti lettere a), b) e c). Le  agevolazioni  non  sono
          ammissibili  per  i  soli pacchetti di programmi ne' per la
          parte di costo eccedente  quello  delle  macchine  e  delle
          apparecchiature stesse.
            2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi
          del  comma  1  non  possono  superare l'importo di lire 350
          milioni,  elevato  a  600  milioni  nei  territori  di  cui
          all'art.  1  del  decreto del Presidente della Repubblica 6
          marzo 1978, n. 218. La quota  del  contributo  concesso  ai
          sensi  del  comma 1, relativa agli investimenti di cui alla
          lettera d), non puo' superare il venticinque per cento  del
          contributo totale.
             3.   Le  modalita',  i  tempi  e  le  procedure  per  la
          presentazione  delle  domande  e  per  la  concessione  dei
          benefici   sono   stabiliti   con   decreto   del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
             4. I beni acquisiti con i contributi di cui al  presente
          decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per
          un  periodo  di  tre  anni  dalla consegna dei beni stessi.
          L'inosservanza  del  divieto  determina   la   revoca   del
          contributo.
             5.   Nei   casi   di  restituzione  del  contributo,  in
          conseguenza della revoca, le  imprese  debbono  versare  il
          relativo  importo  maggiorato di un interesse pari al tasso
          ufficiale di  sconto  vigente  alla  data  del  decreto  di
          liquidazione del contributo.
             6.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'art. 1,
          settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696,  e  di
          cui  all'art.  3,  commi  1 e 2, del decreto-legge 9 aprile
          1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          giugno 1984, n. 212.
             7.  Le  domande gia' presentate ai sensi dell'art. 1 del
          decreto-legge  1   giugno  1987,  n.  212,   si   intendono
          confermate".
             -  La  legge  n. 46/1982 reca: "Interventi per i settori
          dell'economia di rilevanza nazionale". L'art. 14  di  detta
          legge  (richiamato nel comma 16 dell'art. 19 della legge n.
          67/1988, soprariportato) istituisce,  presso  il  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il "Fondo
          speciale    rotativo    per   l'innovazione   tecnologica",
          amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art.
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del
          fondo hanno per oggetto programmi di imprese  destinati  ad
          introdurre  rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a
          nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento  di
          prodotti   o   processi  produttivi  gia'  esistenti.  Tali
          programmi  riguardano  le   attivita'   di   progettazione,
          sperimentazione,    sviluppo    e   preindustrializzazione,
          unitariamente considerate.
             - Il testo dell'art. 1 della legge  n.  696/1983  (Norme
          concernenti  l'agevolazione  della  produzione  industriale
          delle  piccole  e   medie   imprese   e   l'amministrazione
          straordinaria   delle   grandi  imprese  in  crisi)  e'  il
          seguente:
             "Art.  1.  -  Al  fine   di   agevolare   l'acquisto   o
          l'utilizzazione  mediante locazione finanziaria di macchine
          operatrici a  comando  e  controllo  elettronico  destinate
          all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o
          la  misurazione  o  la  movimentazione  o  lo stivaggio dei
          materiali   oppure   di   apparecchiature   meccaniche   ed
          elettroniche   di  automazione  delle  macchine  operatrici
          oppure di apparecchiature  elettroniche  di  comando  e  di
          controllo  di macchine operatrici e' concesso un contributo
          pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA.
             Il  contributo  di cui al comma precedente e' elevato al
          32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese
          operanti nelle zone  di  competenza  della  Cassa  per  gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno.
             Sono  ammesse  ai contributi per gli ordini emessi entro
          il  31  maggio  1984  (piu'   volte   prorogato,   n.d.r.),
          nell'ambito  dei  settori  estrattivo  e manifatturiero, le
          piccole e medie imprese individuate ai sensi  dell'art.  2,
          secondo  comma,  lettera f), della legge 12 agosto 1977, n.
          675, e le imprese artigiane.
             Il contributo e' concesso dal  Ministro  dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato su proposta del comitato
          interministeriale di cui  all'art.  9,  quinto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
          902,  sulla  base dell'ordine ed e' successivamente erogato
          su presentazione della fattura quietanzata.
             Le  categorie  delle   macchine   operatrici   e   delle
          apparecchiature  di  cui  al primo comma sono stabilite dal
          CIPI,  su  proposta  del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato, entro quindici giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
             Le  modalita',  i  tempi   e   le   procedure   per   la
          presentazione   delle   domande,  e  per  l'erogazione  dei
          contributi  sono  stabiliti  con   decreto   del   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  entro
          quindici giorni dalla  data  della  predetta  delibera  del
          CIPI.
             Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo
          e' erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione
          delle  quietanze  relative  ai pagamenti dell'acconto e del
          primo  canone  e  per  il  restante  50  per   cento   alla
          presentazione  delle  quietanze  relative  al pagamento per
          canoni, compresi l'acconto e il primo canone,  che  coprano
          almeno  il  60  per  cento  del  costo  del  bene  al netto
          dell'IVA.
             Ad ogni singola  impresa  non  possono  essere  concessi
          complessivamente contributi per un importo superiore a lire
          500  milioni,  se  ubicata  nel  Centro-Nord,  e a lire 600
          milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.
             E'  fatto  divieto   di   distrazione   delle   macchine
          acquistate con il contributo di cui alla presente legge per
          un  periodo  di  tre  anni  dalla  consegna  delle macchine
          stesse.
             Il contributo non e' cumulabile con quelli  previsti  da
          altre leggi statali, regionali o delle province autonome.
             Alle  macchine  ed  apparecchiature  acquistate  a norma
          della presente legge si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'art. 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
             All'onere   derivante   dall'attuazione   del   presente
          articolo, valutato in lire  100  miliardi  per  l'esercizio
          finanziario   1983,  si  provvede  mediante  corrispondente
          utilizzo delle disponibilita' esistenti sul Fondo  speciale
          rotativo   per   l'innovazione   tecnologica,  intendendosi
          corrispondentemente  ridotta la quota di cui al terzo comma
          dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.