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DECRETO-LEGGE 9 aprile 1984, n. 62

Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 giugno 1984, n. 212 (in G.U. 09/06/1984, n.158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1999)
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Testo in vigore dal:  10-6-1984
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Art. 3

1. Le macchine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono ammesse al contributo previsto dallo stesso articolo anche nei casi di acquisto a norma dell'articolo 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi.
2. Per le macchine di cui al precedente comma 1, il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento di almeno il 20 per cento del costo della macchina al netto dell'I.V.A. e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento del 60 per cento del costo della macchina al netto dell'IVA.
3.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 GIUGNO 1984, N. 212))
.
4. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato della somma di lire 85 miliardi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, come integrato dai precedenti commi.
5. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 4, pari a lire 85 miliardi, in ragione di lire 35 miliardi per il 1984 e lire 50 miliardi per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 e al corrispondente capitolo dell'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli anni medesimi, le autorizzazioni di spesa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((
7. Il termine di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è prorogato al 31 dicembre 1984
))