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LEGGE 24 aprile 1990, n. 100

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 18/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
Testo in vigore dal: 21-11-2019
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                     PROMULGA la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1.  Il  Ministro  del  commercio  con  l'estero  e'  autorizzato  a
promuovere la costituzione di una Societa'  finanziaria  per  azioni,
denominata  "Societa'  italiana  per  le  imprese  all'estero  SIMEST
S.p.a.", con sede in Roma, avente per oggetto  la  partecipazione  ad
imprese e societa'  all'estero  promosse  o  partecipate  da  imprese
italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato
dell'Unione europea, controllate  da  imprese  italiane,  nonche'  la
promozione  ed  il   sostegno   finanziario,   tecnico-economico   ed
organizzativo  di  specifiche  iniziative  di   investimento   e   di
collaborazione commerciale ed  industriale  all'estero  da  parte  di
imprese italiane, con  preferenza  per  quelle  di  piccole  e  medie
dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle  commerciali,
artigiane e turistiche. 
  2. La  SIMEST  S.p.a.,  anche  avvalendosi,  in  base  ad  apposita
convenzione, dei servizi dell'Istituto  centrale  per  il  credito  a
medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla
base  di  programmi  che  evidenzino  gli   obiettivi   di   ciascuna
iniziativa: 
    a) a promuovere la costituzione di societa' all'estero  da  parte
di  societa'  ed  imprese,  anche  cooperative,  e  loro  consorzi  e
associazioni, cui possono  partecipare  enti  pubblici  economici  ed
altri organismi pubblici e privati; 
    b) a partecipare, con quote di  minoranza,  nel  limite  indicato
all'articolo 3, comma 1, a societa' ed imprese all'estero, anche gia'
costituite; 
    b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei  limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80,  a
societa' commerciali, anche con sede in Italia,  specializzate  nella
valorizzazione  e   commercializzazione   all'estero   dei   prodotti
italiani.; 
    c)  a  sottoscrivere  obbligazioni  convertibili  in   azioni   e
acquistare certificati di sottoscrizione  e  diritti  di  opzione  di
quote o azioni delle societa' ed imprese di cui alle lettere a) e b),
con il limite previsto alla lettera b); 
    d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri
accordi di cooperazione tra societa' ed imprese  all'estero,  con  il
limite previsto alla lettera b); 
    e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese partecipate,
ogni  altra  operazione  di   assistenza   tecnica,   amministrativa,
organizzativa e finanziaria; 
    f) ad  effettuare  ricerche  di  mercato,  sondaggi  e  studi  di
fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,  preordinate  alla
costituzione di societa' ed imprese all'estero,  anche  d'intesa  con
l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); 
    g) a rilasciare garanzia in favore  di  aziende  ed  istituti  di
credito italiani o esteri per finanziamenti a soci  esteri  locali  a
fronte della loro  partecipazione  nelle  societa'  ed  imprese,  nel
rispetto del limite di cui alla lettera b); 
    h) a  partecipare,  in  posizione  di  minoranza,  a  consorzi  e
societa' consortili, anche miste, fra piccole  e  medie  imprese  che
abbiano come scopo la  prestazione  di  servizi  reali  a  favore  di
imprese  all'estero  ed  usufruiscano  dei  contributi  o  di   altre
agevolazioni  del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. 
    h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a  otto
anni, alle imprese o societa' estere  di  cui  alla  lettera  b),  in
misura  non  eccedente  il  25  per  cento  dell'impegno  finanziario
previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera; tale
limite e' aumentato al 50 per cento per le piccole e  medie  imprese,
come  definite  ai  sensi  della  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti  riferiti  alla  durata  del
finanziamento, al  destinatario  dello  stesso,  nonche'  all'impegno
previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera,  non
si applicano alle operazioni effettuate su  provvista  fornita  dalla
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla  Banca
europea per gli investimenti  (BEI),  dalla  International  Financial
Corporation   (IFC)   o   da   altre    organizzazioni    finanziarie
internazionali di cui lo Stato italiano e' membro; 
    h-ter) a partecipare a societa' italiane  o  estere  che  abbiano
finalita' strumentali correlate al perseguimento degli  obiettivi  di
promozione e di sviluppo delle  iniziative  di  imprese  italiane  di
investimento  e  di   collaborazione   commerciale   ed   industriale
all'estero, quali societa' finanziarie, assicurative, di leasing,  di
factoring e di general trading. 
    h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni  ciascuno  dei  quali
destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; 
    h-quinquies) in base ad apposite  convenzioni  con  il  Ministero
((degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale)),  a
gestire i fondi di cui  al  comma  1  dell'articolo  25  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonche' i fondi  rotativi  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21  marzo  2001,  n.
84, e quelli istituiti ai  sensi  dell'articolo  46  della  legge  12
dicembre 2002, n. 273. 
  3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del  comma  2  possono
essere  perseguite  anche  avvalendosi  dei   consorzi   e   societa'
consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2  e  di  quelli
per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In
tali casi  il  pagamento  dei  corrispettivi,  secondo  i  valori  di
mercato, da parte dell'impresa  italiana  o  mista  interessata  puo'
essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di  utili  di
esercizio dell'impresa mista. 
  4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non puo' essere
superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di  azioni  del
valore nominale di lire mille ciascuna, ed  e'  sottoscritto  per  50
milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero,  o  da  un
suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni  di  azioni  esso
puo' essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche  in  deroga
al  proprio  statuto.  Il  residuo  capitale  sociale   puo'   essere
sottoscritto da enti pubblici,  da  regioni  nonche'  dalle  province
autonome di Trento e Bolzano e da societa'  finanziarie  di  sviluppo
controllate dalle regioni o dalle province autonome, da  istituti  ed
aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24  maggio
1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza,  da
associazioni imprenditoriali di categoria delle  imprese  di  cui  ai
commi 1 e 2 e da societa' a partecipazione statale. 
  5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale  da  effettuarsi
negli anni 1991 e 1992  sino  alla  complessiva  somma  di  lire  400
miliardi, di cui lire 100 miliardi  annui  riservati  allo  Stato.  I
predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche  dagli
altri soggetti indicati al comma  4,  in  misura  proporzionale  alle
quote di partecipazione rispettivamente detenute. 
  6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e'  composto
da undici membri, di cui sei  su  indicazione  del  Ministro  ((degli
affari esteri e  della  cooperazione  internazionale)),  compreso  il
presidente, dei quali due designati,  rispettivamente,  dai  Ministri
degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su  proposta
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine  dei  componenti  degli
organi sociali della SIMEST S.p.a.  sono  effettuate  dall'assemblea.
(7) 
  7. Il collegio sindacale della SIMEST  S.p.a.  e'  formato  da  tre
membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono
designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari  della  Ragioneria
generale dello Stato. (7) 
  8. La SIMEST S.p.a.  e'  regolata  da  un  proprio  statuto  ed  e'
soggetta alla normativa sulle societa' per azioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma  6)  che
"Alla data di trasferimento della partecipazione  azionaria  detenuta
dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7,
e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100".