LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
Testo in vigore dal: 21-11-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 46. 
                          (Fondi rotativi) 
    1. Il  ((Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale)) e' autorizzato a  costituire,  ai  sensi  e  per  le
finalita' di cui alla legge 24 aprile  1990,  n.  100,  e  successive
modificazioni,  fondi  rotativi  per  la   gestione   delle   risorse
deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle  piccole
e medie imprese nella  Repubblica  Federale  di  Jugoslavia,  per  il
finanziamento  di  operazioni  di  venture  capital  nei  Paesi   del
Mediterraneo e per favorire  il  processo  di  internazionalizzazione
delle imprese italiane. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 12 dicembre 2002 
                               CIAMPI 
                             Berlusconi, Presidente del Consiglio dei 
                            Ministri 
                                    Marzano, Ministro delle attivita' 
                            produttive 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
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