LEGGE 24 aprile 1990, n. 100

Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 18/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
Testo in vigore dal: 21-11-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  1.  Le  partecipazioni  acquisite  dalla  Simest  S.p.a.  ai  sensi
dell'articolo 1 non possono superare di norma la  quota  del  25  per
cento del capitale o fondo sociale della societa' o impresa e  devono
essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti,  entro  otto
anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata
su proposta del Ministro ((degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale)),  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, stabilisce: 
    a)  le  ipotesi  in  cui  il  limite  del  25  per  cento   della
partecipazione puo' essere aumentato; 
    b) le ipotesi in cui il  termine  per  la  cessione  puo'  essere
prorogato; 
    c) le ipotesi in cui, in  ragione  dell'uso  di  fondi  specifici
destinati  allo  scopo,  non  si  applicano  il  limite  massimo   di
partecipazione o l'obbligo di cessione; 
    d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo' essere  autorizzata  a
partecipare ad aumenti del capitale sociale di  societa'  di  diritto
italiano  interamente  destinati  a  realizzare   l'acquisizione   di
partecipazioni di imprese o societa' all'estero. 
  1-bis. La quota del 25 per cento di cui  al  comma  1  puo'  essere
incrementata  fino  al   49   per   cento   qualora   oggetto   della
partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a
promuovere  e  accogliere  in  forma  organizzata  gli   investimenti
all'estero delle imprese italiane. 
  2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. e'
subordinata  all'impegno  degli  altri  azionisti  o   di   terzi   a
riacquistare  le  partecipazioni  stesse  nei  termini  e  al  prezzo
indicato al comma 1. 
  4. Una quota delle  partecipazioni  complessivamente  assunte  deve
essere effettuata mediante il  conferimento  di  servizi  o  comunque
destinata all'acquisizione di questi. Tale quota e' determinata  ogni
anno  dal  Ministro  ((degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale)),  sentiti  il  direttore  generale   della   Sezione
speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE),  il
direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore  generale
dell'Istituto nazionale per il commercio estero. 
  5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a.,  anche  per  la  parte
degli  stessi  determinati   da   plusvalenze   sulle   cessioni   di
partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti  gli  azionisti
diversi dallo Stato. La quota di utili  di  competenza  del  Ministro
((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) affluisce
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  contestualmente
riassegnata ad un apposito capitolo di spesa  del  Ministero  ((degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale))  per  interventi
volti a sostenere  l'internazionalizzazione  del  sistema  produttivo
italiano. (7) 
  6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio  e'
ripartito tra i soci. La quota di proprieta' dello Stato e' riversata
ad apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato. (7) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma  6)  che
"Alla data di trasferimento della partecipazione  azionaria  detenuta
dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7,
e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100".