LEGGE 21 marzo 2001, n. 84

Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
Testo in vigore dal: 21-11-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
( Utilizzazione delle risorse attribuite al ((Ministero degli  affari
           esteri e della cooperazione internazionale)) ) 
 
   1. La quota del Fondo di cui all'articolo 3,  comma  1,  destinata
alla realizzazione delle attivita' di promozione e di  sviluppo  alle
imprese, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera b), e' affidata alla gestione del  ((Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale))  ed  e'  iscritta  nello
stato di previsione dello stesso Ministero. Le  somme  non  impegnate
nell'esercizio di competenza possono essere impegnate  nell'esercizio
finanziario successivo. 
   2.  Con  decreto  del  ((Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale))  e'  definita,  tenendo  conto   degli
indirizzi del Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie  di
cui al comma 1, tra le seguenti finalita': 
   a) concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi  di
sostegno   finanziario   all'internazionalizzazione    del    sistema
produttivo nazionale di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di finanziamenti  agevolati  senza
interessi   per   spese   relative   alla   partecipazione   a   gare
internazionali,  a  programmi  di   penetrazione   commerciale,   con
particolare riguardo  alle  piccole  e  medie  imprese,  a  studi  di
prefattibilita'  e  fattibilita'   connessi   all'aggiudicazione   di
commesse,  alla  realizzazione  di  investimenti,  a   programmi   di
assistenza tecnica e di formazione del  personale.  Le  modalita',  i
criteri e i limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti
di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal  Comitato
per  la   gestione   degli   interventi   di   sostegno   finanziario
all'internazionalizzazione del  sistema  produttivo,  previsto  dalle
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Il rimborso  dei  costi  sostenuti
dal  soggetto  gestore  e'  determinato   ai   sensi   delle   stesse
convenzioni; 
   b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti  di  cui
alla lettera a),  di  una  garanzia  integrativa  e  sussidiaria  non
superiore all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento,  con  le
modalita'  stabilite  dall'articolo  11,  comma  4,  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41; 
   c) istituzione presso  la  SIMEST  Spa  di  un  fondo  autonomo  e
distinto dal patrimonio della  societa'  medesima  con  finalita'  di
capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione,  da  parte
di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al  49  per  cento
del capitale o fondo sociale delle societa' o imprese partecipate. Le
partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a  valori
correnti,  entro  otto  anni  dall'acquisizione.  Con   decreto   del
((Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale))
sono determinate, sulla base dei relativi standard internazionali, le
modalita' di remunerazione da riconoscere alla SIMEST  Spa  a  valere
sulle disponibilita' finanziarie del fondo stesso. Per  le  finalita'
di cui alla presente lettera, la SIMEST Spa puo'  stipulare  apposite
convenzioni con finanziarie regionali o interregionali; 
   d) attivita', da parte dell'Istituto nazionale  per  il  commercio
estero, di  promozione  e  di  assistenza  alle  imprese  nonche'  di
costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei
Balcani e di formazione  nel  commercio  estero  e  nei  processi  di
internazionalizzazione  di  giovani  laureati,  personale  tecnico  e
manageriale di imprese italiane e dei Paesi  dell'area  dei  Balcani,
anche attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di  eventuali
altre strutture analoghe nei  propri  uffici  situati  nelle  regioni
adriatiche; 
   e) attivita' di promozione e di assistenza alle imprese  da  parte
del Centro di servizi INFORMEST e di FDL Servizi srl; 
   f) promozione e finanziamento da parte dell'Unione italiana  delle
camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito di una sezione speciale dei  finanziamenti  previsti  per
progetti del sistema camerale dal proprio fondo di  perequazione,  di
progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di  provata
esperienza e qualificazione; 
   g) acquisizione, da parte  della  FINEST  Spa,  con  finalita'  di
capitale di rischio (venture capital), e per interventi nell'area dei
Balcani, di partecipazioni  societarie  fino  al  40  per  cento  del
capitale o fondo sociale di piccole e  medie  imprese,  di  cui  alla
legge 9 gennaio 1991, n. 19. A  tale  scopo  e'  istituito  un  fondo
autonomo e distinto dal patrimonio della societa'. Ciascun intervento
di cui alla presente lettera non puo' essere superiore a  1  miliardo
di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo
non inferiore a valori correnti, entro otto  anni  dall'acquisizione.
Con decreto del ((Ministro degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale)) sono determinate, sulla base dei  relativi  standard
internazionali, le modalita' di  remunerazione  da  riconoscere  alla
FINEST Spa a valere sulle diponibilita' finanziarie del fondo stesso. 
   3. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere, altresi',  parzialmente
destinato dal ((Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale)) all'istituzione di appositi fondi  di  garanzia  per
l'erogazione di mutui agevolati a medio e  lungo  termine  e  per  il
microcredito con le seguenti finalita': 
   a) incremento, per l'anno 2000, delle  disponibilita'  finanziarie
del fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394,
per la concessione, a titolo  gratuito  e  in  misura  non  superiore
all'85 per  cento  dell'importo  di  finanziamento,  di  garanzie  su
finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate
da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave  a  seguito  degli
eventi bellici in Jugoslavia del 1999. Il fondo  e'  progressivamente
ridotto sulla base del piano di ammortamento  dei  mutui  e  ad  ogni
eventuale pagamento  da  parte  delle  aziende  jugoslave  debitrici.
L'eventuale quota delle risorse finanziarie,  incrementate  ai  sensi
della  presente  lettera,  che  residua  dopo  l'utilizzazione  delle
medesime e' versata all'entrata del bilancio dello Stato; 
   b) costituzione di un fondo interamente destinato all'attivita' di
microcredito a sostegno di  iniziative  imprenditoriali  e  di  forme
associative e cooperativistiche locali anche con  finalita'  sociali,
eventualmente integrato con la partecipazione  di  altre  istituzioni
bancarie dell'Unione europea, per interventi creditizi di importo non
superiore a lire 200 milioni,  gestito  da  un  istituto  di  credito
individuato mediante gara dal ((Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale)). L'eventuale quota del predetto  fondo,
che residua dopo l'utilizzazione delle  relative  disponibilita',  e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato. 
   4. Per lo svolgimento delle attivita' connesse a  quanto  previsto
dal comma 2, il ((Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale)) e' autorizzato ad assumere, con contratto di diritto
privato, fino a tre unita' di esperti. I criteri di  selezione  degli
esperti di cui al presente  comma  sono  stabiliti  con  decreto  del
((Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)).