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DECRETO-LEGGE 26 marzo 1990, n. 60

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/3/90.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/1991)
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Testo in vigore dal: 28-3-1990
al: 26-5-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  assicurare  con
carattere  di  immediatezza  la  corresponsione  degli  anticipi  sui
miglioramenti economici conseguenti ai  rinnovi  contrattuali  per  i
pubblici dipendenti, per il personale delle Forze di polizia e  degli
anticipi sui miglioramenti economici a favore degli appartenenti alle
Forze armate, nonche' di definire le posizioni  di  talune  categorie
del personale dei Ministeri e degli enti pubblici non  economici,  in
connessione con il quadro contrattuale gia' definito  dai  rispettivi
accordi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione  economica
e della difesa; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per il personale  appartenente  ai  comparti  di  contrattazione
collettiva previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,  e'  autorizzata  la
corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1' marzo  1990,
pari al 50 per cento dei  miglioramenti  stipendiali  annui  lordi  a
regime previsti dai rispettivi accordi di comparto  per  il  triennio
1988-1990 per i quali  sia  intervenuta  la  sottoscrizioner  di  cui
all'articolo 6, comma 8, della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
  2. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  costituiscono  atto  di
indirizzo nei confronti delle regioni a statuto ordinario. 
  3. Gli enti appartenenti ai comparti di  contrattazione  collettiva
previsti dagli articoli 4 e 6 del citato  decreto  n.  68  del  1986,
provvedono ad erogare l'acconto mensile utilizzando le disponibilita'
dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico  del
bilancio  dello  Stato  o  quelle  affluite  nei  propri  bilanci  in
relazione alle specifiche attivita' degli enti stessi. 
  4. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato  previsti
dalle disposizioni vigenti sono cosi' integrati: 
    a) lire 1.014 miliardi per le province, i comuni e  le  comunita'
montane, da ripartirsi tra i singoli enti con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2- bis del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; 
    b) lire 142 miliardi per  le  regioni  a  statuto  ordinario,  da
ripartirsi in proporzione alle quote attribuite  a  ciascuna  regione
per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale; 
    c) lire 1.415  miliardi  per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, da attribuirsi con le stesse modalita' del Fondo sanitario
di parte corrente per l'anno 1990.