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DECRETO-LEGGE 26 marzo 1990, n. 60

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/3/90.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/1991)
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Testo in vigore dal:  28-3-1990 al: 26-5-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con carattere di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti, per il personale delle Forze di polizia e degli anticipi sui miglioramenti economici a favore degli appartenenti alle Forze armate, nonché di definire le posizioni di talune categorie del personale dei Ministeri e degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro contrattuale già definito dai rispettivi accordi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1' marzo 1990, pari al 50 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990 per i quali sia intervenuta la sottoscrizioner di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo nei confronti delle regioni a statuto ordinario.
3. Gli enti appartenenti ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4 e 6 del citato decreto n. 68 del 1986, provvedono ad erogare l'acconto mensile utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.
4. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono così integrati:
a) lire 1.014 miliardi per le province, i comuni e le comunità montane, da ripartirsi tra i singoli enti con le modalità di cui all'articolo 2- bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
b) lire 142 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;
c) lire 1.415 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.