DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1986, n. 68

Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1986)
Testo in vigore dal: 21-3-1986
                               Art. 4.
Comparto  del  personale  delle  regioni  e  degli  enti pubblici non
economici  da  esse  dipendenti,  dei  comuni,  delle province, delle
           comunita' montane, loro consorzi o associazioni

  1.  Il  comparto  di  contrattazione collettiva del personale delle
regioni  e  degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei
comuni,  delle  province,  delle  comunita'  montane, loro consorzi o
associazioni, comprende il personale dipendente da:
    regioni a statuto ordinario;
    enti  pubblici  non  economici dipendenti dalle regioni a statuto
ordinario;
    comuni;
    province;
    comunita' montane;
    consorzi,  associazioni  e  comprensori  tra  comuni,  province e
comunita' montane;
    ex  istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB),
che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
    universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti
locali;
    camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
    istituti  autonomi  per  le case popolari, dai consorzi regionali
degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);
    consorzi   per   le  aree  di  sviluppo  industriale  e  relativa
federazione italiana.
  2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
    dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
    dal Ministro del tesoro;
    dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
    dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
    dal Ministro dell'interno;
    dal Ministro per gli affari regionali;
    dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    da  un  rappresentante  per  ogni  regione  a  statuto  ordinario
designato dalle stesse;
    da un rappresentante dell'Unioncamere;
    da  cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
(ANCI);
    da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI);
    da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti
montani (UNCEM).
  3.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato
il  Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio
Sottosegretario;  i  Ministri  componenti  la  delegazione  di  parte
pubblica  possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme
vigenti.
  4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
    delle    organizzazioni    sindacali   nazionali   di   categoria
maggiormente   rappresentative   nel  comparto  di  cui  al  presente
articolo;
    delle  confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative su
base nazionale.