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LEGGE 9 novembre 1988, n. 475

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

note: Entrata in vigore della legge: 10/11/1988
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Testo in vigore dal: 10-11-1988
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
   La seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
   1.  Il  decreto-legge  9  settembre  1988,  n.   397   ,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia   di   smaltimento   dei   rifiuti
industriali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
 
   L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 1. - (Misure per la minore produzione  di  rifiuti,  per  il
recupero di materiali e per le tecnologie innovative). - 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,   su
proposta del Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   sentito   il
consiglio  nazionale  dell'ambiente,  viene  adottato  un   programma
triennale che ha valore di  atto  d'indirizzo  e  coordinamento,  per
ridurre  la  quantita'  e  la  pericolosita'  dei  rifiuti  prodotti;
favorire  il  recupero  di   materiali   o   di   energia;   limitare
progressivamente l'uso di materiali  non  biodegradabili  ovvero  non
agevolmente recuperabili o riciclabili, utilizzati,  in  particolare,
nel settore dell'imballaggio, dei contenitori e delle confezioni. 
   2. La proposta di  programma  e'  trasmessa  per  il  parere  alle
competenti commissioni parlamentari. 
   3. A valere sui fondi della legge 17 febbraio 1982,  n.  46  ,  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  fissa  per
il 1989 una riserva del 10 per cento a favore di  domande  presentate
dalle imprese che attuino innovazioni tecnologiche  coerenti  con  le
indicazioni del programma. Sulla base  delle  domande  presentate  il
Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  d'intesa
con il Ministro dell'ambiente, propone al CIPI la variazione  annuale
di detta riserva. 
   4. Il programma, di cui al comma 1, prevede altresi' i  criteri  e
le modalita' per l'assegnazione di contributi in conto  capitale  nel
limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione,  da  parte
delle associazioni di  categoria  di  artigiani  e  commercianti,  di
societa'  di  servizi  ambientali  connessi  all'applicazione   delle
disposizioni del presente decreto. 
   5.  Agli  oneri  di  cui  al  comma   quarto   si   provvede   con
l'utilizzazione per  pari  importo  dello  stanziamento  di  lire  50
miliardi per l'anno  1989  di  cui  all'articolo  14,  comma  8,  del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. 
   6. Nel  caso  in  cui,  ai  sensi  delle  leggi  vigenti,  vengano
autorizzati dalla competente autorita' la costruzione  e  l'esercizio
di impianti consortili, a servizio di poli o aree industriali, per la
produzione di energia elettrica e calore per  le  necessita'  dirette
delle aziende, dovranno  essere  utilizzati  anche  combustibili  non
convenzionali derivanti da rifiuti industriali o dal trattamento  dei
rifiuti solidi urbani e assimilati purche' tale utilizzo  rappresenti
almeno il trenta per cento del combustibile impiegato. 
   7. Nelle aree di cui all'articolo 1 del testo  unico  delle  leggi
sugli  interventi  nel  mezzogiorno,  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure  previste
dall' articolo 14, commi 1 e terzo, del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,
n. 441, sono estese  alla  realizzazione  di  impianti  a  tecnologia
avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali,
nonche' dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata  in  esercizio
di detti impianti, le medesime agevolazioni possono  essere  concesse
per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo
stoccaggio temporaneo. 
   8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo
scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti
di plastica non biodegradabili,  utilizzati  come  involucri  che  il
venditore al dettaglio fornisce al consumatore  per  l'asporto  delle
merci, e' applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni
unita' prodotta immessa sul mercato nazionale  e  una  corrispondente
sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di  concerto  con
il Ministro  dell'ambiente,  definisce,  entro  sessanta  giorni,  le
modalita' di applicazione dell'imposta e della sovraimposta. 
   9. L'articolo 6 bis del decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,  n.  441,
e' abrogato. In relazione al programma di cui al presente articolo  e
agli obiettivi  di  riciclaggio  di  cui  all'articolo  9-quater,  e'
istituita presso il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del comitato
tecnico-scientifico previsto dall'articolo 15  del  decreto-legge  31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1987, n. 441, una speciale  sezione  per  la  verifica  delle
condizioni  necessarie   al   raggiungimento   dell'obiettivo   della
biodegradabilita' delle materie per  la  produzione  di  sacchetti  e
buste nonche' imballaggi, contenitori o confezioni di qualsiasi  tipo
per l'asporto di merci. La sezione, i cui membri  sono  nominati  dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro due anni  dalla  costituzione
trasmette  ai  predetti  ministri  e  alle   competenti   commissioni
parlamentari una relazione sui risultati  dei  propri  lavori.  Sulla
base della medesima, con proprio decreto, il Ministro  dell'ambiente,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, adotta disposizioni e prescrizioni relative 
all'impiego di materie nella predetta produzione." 
 
   L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 2. - (Materie prime secondarie). -  1.  Sono  materie  prime
secondarie i residui derivanti da  processi  produttivi  e  che  sono
suscettibili, eventualmente  previi  idonei  trattamenti,  di  essere
utilizzati come materie prime  in  altri  processi  produttivi  della
stessa o di altra natura. 
   2. Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del  comma
1, le  sostanze  suscettibili  di  essere  impiegate  nell'ambito  di
processi di combustione destinati a produrre energia. 
   3. Le materie prime secondarie sono individuate  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. 
   4. L'esercizio delle funzioni statali di indirizzo,  promozione  e
coordinamento  delle  attivita'  connesse   all'utilizzazione   delle
materie prime secondarie, nonche' allo  stoccaggio,  trasporto  e  al
trattamento delle stesse e ai controlli relativi,  avviene  ai  sensi
dell' articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 
400 
   5. Spetta al Ministro dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  determinare  le
norme tecniche generali relative alle attivita' di cui al comma 4. 
   6. La legge regionale, in conformita' agli indirizzi e alle  norme
tecniche di cui ai commi precedenti, disciplina le modalita'  per  il
controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie,  nonche'
per  il  trasporto,   stoccaggio,   e   trattamento   delle   stesse,
determinando altresi' le condizioni e le modalita' per la  esclusione
delle materie prime  secondarie  dall'ambito  di  applicazione  della
normativa in tema di smaltimento dei rifiuti. 
   7. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, puo' promuovere l'istituzione
e il funzionamento della  borsa  delle  materie  prime  secondarie  e
sottoprodotti presso le camere di commercio. 
   Alla copertura dei relativi costi, compresi quelli di  avviamento,
si provvede con apposite tariffe, da approvarsi con delibere 
camerali." 
 
   L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 3. - (Catasto e osservatorio dei rifiuti). - 1. E' istituito
il catasto dei rifiuti  speciali,  speciali  di  origine  industriale
assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la  raccolta  in  un
sistema unitario, articolato su scala  regionale,  di  tutti  i  dati
relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti. 
   2. Il catasto e' realizzato dalle regioni che possono delegare  la
gestione  alle  province.  Il  Ministro  dell'ambiente,  sentita   la
conferenza permanente dei presidenti  delle  regioni,  definisce  con
proprio decreto le modalita' di rilevazione per l'organizzazione  del
catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie,
le  modalita'  di  interconnessione  del  sistema  e  i   destinatari
dell'informazione.  Il  sistema  deve  consentire  di  disporre   con
continuita'  delle  informazioni  analitiche   e   sintetiche   sulla
produzione e sullo smaltimento dei rifiuti. 
   3.  Chiunque  produca  ovvero  sia  titolare  degli  impianti   di
smaltimento dei rifiuti sopraindicati e'  tenuto  a  comunicare  alla
regione o alla provincia delegata la  quantita'  e  la  qualita'  dei
rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve  essere  effettuata,  a
partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con  riferimento
ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve
essere firmata dal legale rappresentante  dell'azienda.  Le  regioni,
ovvero le province  qualora  delegate,  inseriscono  nel  catasto  le
informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori. 
   4. A partire dal 1989, entro il  31  dicembre  di  ogni  anno,  il
Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la  stima
dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantita'  smaltite
negli impianti autorizzati ed  individua  il  fabbisogno  residuo  di
nuovi impianti di smaltimento. 
   5. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e  scarico,  gia'
prevista  dall'  articolo  19  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e'  esteso  ai  produttori  di
rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed  artigianali
con esclusione di quelli di cui  al  n.  3)  del  terzo  comma  dell'
articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre
1982, n. 915. 
   6.  Le  regioni  istituiscono  osservatori  sulla   produzione   e
smaltimento dei rifiuti di  origine  industriale  nonche'  di  quelli
soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul  recupero  delle
materie  seconde.  Gli  osservatori  regionali  si  avvalgono   delle
informazioni fornite dal catasto dei rifiuti  e  dalla  gestione  dei
registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la
divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta  e  smaltimento  dei
rifiuti e sul recupero e impiego delle materie  seconde  con  sistemi
informativi,  con  pubblicazione  di  elenchi,  prospetti,   sintesi,
relazioni. 
   7. I progetti relativi  alla  realizzazione  del  catasto  possono
essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui
alla lettera b) del comma 5 dell' articolo 14 della legge 28 febbraio
1986, n. 41. 
   8. E' abrogato il quarto comma dell' articolo 3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
 
   L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 4. -  (Modalita'  di  smaltimento  dei  rifiuti  di  origine
industriale).  -  1.  Per  l'assolvimento  degli  obblighi   di   cui
all'articolo  3,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10  settembre  1982,  n.  915,  le  imprese  possono,  con
priorita': 
    a) procedere,  nell'ambito  dell'impresa,  allo  smaltimento  dei
rifiuti speciali, inclusi quelli tossici  e  nocivi,  provenienti  da
lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente; 
    b) affidare a terzi,  autorizzati  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi. 
   2. Le imprese possono inoltre: 
    a) conferire i rifiuti di cui al presente  articolo  ai  soggetti
che gestiscono il servizio pubblico ai sensi dell'articolo  3,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; 
    b) conferire,  nei  limiti  della  capacita'  di  trattamento,  i
rifiuti  di  cui  al  presente  articolo   agli   impianti   previsti
dall'articolo 7; 
    c) esportare i rifiuti  di  cui  al  presente  articolo,  con  le
modalita' previste dall'articolo 9-bis, ai fini del loro smaltimento 
all'estero." 
 
   L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 5. - (Programma d'emergenza per l'adeguamento del sistema di
smaltimento). - 1. Ai fini della predisposizione del primo censimento
sulla  produzione  e  smaltimento  dei   rifiuti,   funzionale   alla
predisposizione del programma di cui al comma 4, le imprese con  piu'
di 100 addetti in  attivita'  di  esercizio  anteriormente  al  primo
novembre 1987, provvedono a comunicare entro il 30 novembre 1988,  al
Ministero dell'ambiente e alla regione in cui ha sede  l'insediamento
produttivo,  le  informazioni  di  cui  al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 22 settembre 1988 , pubblicato nella gazzetta ufficiale
n. 227 del 27 settembre 1988. Entro il 30 novembre 1988,  le  imprese
realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti  industriali
notificano  al  Ministero  dell'ambiente  i   propri   programmi   di
investimento per i successivi tre anni. 
   2. Il Ministro  dell'ambiente  provvede,  con  il  concorso  delle
regioni, alla verifica della potenzialita' di smaltimento di  ciascun
impianto al quale le imprese abbiano dichiarato di aver  conferito  i
rifiuti. 
   3. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le regioni, sulla base dei
piani regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
settembre 1982, n.  915  ,  ove  esistenti,  forniscono  al  Ministro
dell'ambiente indicazioni sulla  quantita'  e  qualita'  dei  rifiuti
prodotti, distinti per tipologia, sulla capacita' di smaltimento o di
recupero  degli  impianti  autorizzati  o  di   cui   e'   in   corso
l'istruttoria,  sulla  stima  del  fabbisogno  residuo,  nonche'   le
proposte  di  intervento  necessarie  per  assicurare  la   integrale
copertura del fabbisogno. 
   4. Nei successivi trenta giorni, sulla base delle  indicazioni  di
cui al comma 3 e delle informazioni di cui dispone  direttamente,  il
Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, presenta al Consiglio dei
ministri un programma volto ad individuare un  sistema  integrato  di
aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e  di
discariche necessari alla copertura del fabbisogno  programmato  e  a
fronteggiare le situazioni piu' urgenti che richiedono lo smaltimento
in particolare di rifiuti tossici e nocivi. Il programma e'  adottato
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. 
   5.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella   gazzetta
ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al comma quarto, ciascuna regione adotta gli atti  necessari  per
la localizzazione del programma d'emergenza e individua, sentiti  gli
enti locali interessati e tenendo conto dei piani di  smaltimento  di
cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 6 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  le  aree  del
proprio  territorio  da  destinare  alla  realizzazione  del  sistema
integrato di cui al comma quarto. 
   6. Qualora la regione non provveda nei termini  agli  obblighi  di
cui al comma 5, si  provvede  in  via  sostitutiva  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dell'ambiente.  Il
predetto decreto e'  notificato  alla  regione  e  agli  enti  locali
interessati. 
   7. Le opere individuate ai sensi dei commi quinto e sesto sono 
dichiarate di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti." 
 
   L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 6. - (Accelerazione  delle  procedure).  -  1.  Fino  al  31
dicembre 1989  l'approvazione  regionale  dei  progetti  relativi  ad
impianti di smaltimento interni agli insediamenti produttivi  per  lo
smaltimento dei rifiuti prodotti in loco, dei progetti di ampliamento
di impianti di smaltimento gia' autorizzati ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni nonche' il rinnovo delle  autorizzazioni  scadute,  sono
disposti o denegati dalla regione entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda agli uffici regionali competenti. In caso
di mancata decisione, decorso tale termine, e' ammesso il ricorso  al
Ministro dell'ambiente  che  si  pronuncia  nei  successivi  sessanta
giorni,  acquisendo,  ove  occorra,  le  risultanze  dell'istruttoria
regionale. 
L'approvazione  produce  gli  effetti  di  cui   al   comma   secondo
dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441." 
 
   L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 7. - (Impianti di iniziativa pubblica). - 1.  In  attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna regione
procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante
affidamento in concessione di costruzione e di esercizio  ad  imprese
pubbliche,  ivi  comprese  le  aziende  municipalizzate,  o  private,
separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte
ad  identificare  le  capacita'  gestionali  ed  organizzative  delle
imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e
la  qualita'  del  servizio  nonche'  l'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati ai sensi
della lettera b) del primo comma dell'  articolo  24  della  legge  8
agosto 1977, n. 584 , con prevalenza  per  i  piu'  bassi  prezzi  di
trattamento  a  parita'  di  condizioni  di  salvaguardia  ambientale
determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali  e
regionali vigenti. I concessionari sono  tenuti  alla  certificazione
del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale  dei  prezzi  di
trattamento  praticati  e  puo'  adottare  direttive  ai  fini  della
periodica revisione delle concessioni. 
   2. Qualora, entro il termine di sei  mesi  dalla  definizione  del
piano e della localizzazione degli impianti, la regione non  provveda
all'affidamento delle concessioni di costruzione e di  esercizio,  il
Ministro dell'ambiente provvede in via  sostitutiva  a  mezzo  di  un
commissario straordinario nominato con proprio decreto. 
   3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente  articolo,
nonche' di  quelli  previsti  dall'articolo  1,  comma  6,  la  Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a comuni,  province  e
loro consorzi, nonche' ad aziende municipalizzate,  mutui  ventennali
rimborsabili con onere per  capitale  ed  interesse  a  carico  dello
stato, nel limite massimo di 300 miliardi  per  ciascuno  degli  anni
1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in  lire  33
miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno  1991,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni  per  gli
anni medesimi dell'accantonamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
Ministero  del  tesoro  per   l'anno   1989   all'uopo   parzialmente
utilizzando l'accantonamento "programma  di  salvaguardia  ambientale
1988-1990". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di
mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti,  sono  inviate
entro il 31 gennaio di ciascun anno  al  Ministro  dell'ambiente  che
sulla   base   della   istruttoria   espletata   dalla    commissione
tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della  legge  28  febbraio
1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e  prestiti  l'elenco  dei
progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300  miliardi
annui. 
   Alla  richiesta  di  mutuo   deve   essere   allegato   il   piano
economico-finanziario   dell'intervento,    diretto    a    garantire
l'equilibrio della gestione nonche' la restituzione allo stato  delle
somme derivanti dai mutui, secondo criteri stabiliti dal Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro  dell'ambiente.  In  ogni  caso  i
proventi delle tariffe sono destinati  con  priorita'  alla  predetta
restituzione. 
   4. La durata massima delle concessioni di cui al comma  1  nonche'
delle autorizzazioni previste  dall'  articolo  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e' di dieci 
anni." 
 
   L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 8. - (Valutazione di compatibilita'  ambientale).  -  1.  La
valutazione di compatibilita'  con  le  esigenze  ambientali  di  cui
all'articolo  3-bis  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.   361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,  n.  441,
e' effettuata dal Ministro dell'ambiente in applicazione del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,  n.  377  ,
pubblicato nella gazzetta  ufficiale  n.  204  del  31  agosto  1988,
nell'ambito del procedimento  e  dei  termini  temporali  di  cui  al
predetto articolo 3-bis. Fino all'adozione delle  norme  tecniche  di
cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri si applicano le disposizioni del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559 , pubblicato nella gazzetta 
ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988." 
   All'articolo 9: 
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "amministrazione  dello
stato"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  di  enti  pubblici,  anche
economici"; 
   il comma secondo e' sostituito dal seguente: 
   "2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per
l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990
sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul
capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente." 
 
   Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti: 
   "Art. 9-bis. - (Spedizioni transfrontaliere dei  rifiuti  prodotti
in Italia). - 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  prodotti
in Italia sono consentite verso i  paesi  della  comunita'  economica
europea o verso quelli appartenenti all'OCSE. Spedizioni verso  altri
paesi  sono  consentite  solo  previa  autorizzazione  del  CIPE,  su
proposta del Ministro dell'ambiente che riferisce semestralmente alle
competenti  commissioni  parlamentari.  Deve  in  ogni  caso   essere
acquisita  la  documentazione   comprovante   l'assenso   del   paese
importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento. 
   2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla
prestazione di idonea garanzia fidejussoria a  carico  del  detentore
dei  rifiuti,  a  garanzia  delle  eventuali  spese  sostenute  dalla
pubblica  amministrazione  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  ed  il
ripristino ambientale. La fidejussione e' liberata  con  decreto  del
Ministro  dell'ambiente   quando   risulti   idoneamente   comprovato
l'avvenuto corretto smaltimento. 
   3. Le spedizioni transfrontaliere dei  rifiuti  sono  disciplinate
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro
della marina mercantile, da emanare  entro  il  termine  di  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
   4.  I  rifiuti  speciali,  nonche'  quelli   tossici   e   nocivi,
provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per
quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via  mare
e l'obbligo di maneggio in aree soggette a  controllo  dell'autorita'
marittima. Tali rifiuti possono essere trasferiti  in  tali  aree  di
maneggio in attesa dell'imbarco e possono lasciare  le  localita'  di
provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte
autorizzazioni. 
   5. L'imbarco delle merci di  cui  al  comma  quarto,  nonche'  dei
rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'articolo 2 del decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915,  deve  essere
effettuato   previa   autorizzazione   rilasciata   dal   capo    del
compartimento marittimo nella cui circoscrizione e' ubicato il  porto
d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma  secondo  dell'
articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.  361  ,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,  nella  parte
in  cui   e'   previsto   che   l'iscrizione   all'albo   sostituisce
l'autorizzazione. 
   6. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro della marina  mercantile,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'ambiente,  emana,  con  proprio  decreto,  le
disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista  dal  comma
5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione
delle merci  pericolose  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008.  La  predetta  autorizzazione  non
puo'  essere  rilasciata  se   non   e'   esibita   dal   richiedente
l'autorizzazione di cui al comma 1. 
   7. L'autorizzazione all'imbarco di  cui  al  comma  5  sostituisce
l'autorizzazione  al   trasporto   di   rifiuti   prevista   fra   le
autorizzazioni allo smaltimento dall' articolo  6,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915  ,
qualora il trasporto avvenga via nave. 
   8. Chiunque effettui una spedizione dei rifiuti e delle  merci  di
cui al comma quarto senza l'autorizzazione di cui ai  commi  primo  o
quinto e' punito con le sanzioni di cui agli articoli  25  e  26  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Si
applicano altresi' le sanzioni accessorie previste dal  codice  della
navigazione qualora la  spedizione  avvenga  via  nave.  In  caso  di
inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione si  applicano  le
sanzioni di cui all'articolo 27 del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 915 del 1982. 
   9.   Le   disposizioni   dei   commi   precedenti    sostituiscono
integralmente la disciplina  gia'  prevista  dall'  articolo  12  del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni,
dalla legge  29  ottobre  1987,  n.  441,  relativa  alle  spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti dall'Italia. Fino  alla  emanazione  del
decreto di cui  al  comma  3,  restano  valide  le  disposizioni  del
predetto articolo 12 relative  alle  spedizioni  transfrontaliere  di
rifiuti verso l'Italia. 
   10. In attesa dell'emanazione della normativa d'attuazione di  cui
ai commi terzo e sesto, ogni spedizione transfrontaliera  di  rifiuti
industriali dall'Italia deve avvenire con autorizzazione espressa del
Ministro  dell'ambiente  rilasciata  nel  rispetto  della   normativa
comunitaria  e  delle  modalita'  stabilite  nel  presente  articolo.
Qualora il trasporto  venga  effettuato  tramite  nave,  la  predetta
autorizzazione deve essere rilasciata di  concerto  con  il  Ministro
della marina mercantile. In tali casi, qualora  la  spedizione  venga
effettuata senza l'autorizzazione predetta, si applicano le  sanzioni
previste dagli articoli 25 e 26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
   11. Gli oneri comunque sostenuti  dalla  pubblica  amministrazione
per lo smaltimento di rifiuti  speciali,  inclusi  quelli  tossici  e
nocivi  esportati  all'estero,  sono   addebitati   solidalmente   al
produttore ed al  vettore  dei  rifiuti  stessi  ed  esatti,  con  le
modalita' di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile
1910,  n.  639,  unitamente  ai  costi  sostenuti  per  accertamenti,
analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e  qualsiasi
altro onere comunque occasionato dall'intervento. 
   Art. 9-ter. - (Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti). - 1. Le
disponibilita' di cui all' articolo 5, comma 5, del decreto-legge  31
agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
ottobre  1987,  n.  441,  possono  essere  utilizzate  anche  per  il
finanziamento di impianti di stoccaggio  temporaneo  da  destinare  a
depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di  rifiuti  urbani
pericolosi. Una  quota  non  superiore  al  15  per  cento  di  dette
disponibilita'  puo'  essere   destinata   al   finanziamento   della
progettazione  dei  piani  di  bonifica  delle  aree  inquinate,   da
realizzarsi   d'intesa   fra   regione   interessata   e    Ministero
dell'ambiente. 
   2. Per le finalita' di cui all'articolo  5  del  decreto-legge  31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate le risorse del  fondo
investimenti e occupazione (FIO) riservate  agli  interventi  di  cui
alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28  febbraio
1986, n. 41. 
   Art. 9-quater. -  (Consorzi  obbligatori  per  il  riciclaggio  di
contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio)  -
1. Le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo
3, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, sono  svolte  dai  comuni  secondo  modalita'
volte ad assicurare  la  raccolta  differenziata.  Tale  servizio  di
raccolta differenziata viene attivato entro il primo gennaio 1990. Le
regioni provvedono, sulla base  di  indirizzi  generali  fissati  dal
Ministero dell'ambiente, a regolamentare  la  raccolta  differenziata
dei  rifiuti  solidi  urbani  con   l'obiettivo   prioritario   della
separazione dei rifiuti di provenienza alimentare,  degli  scarti  di
prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto  tasso  di  umidita',
dai restanti rifiuti. 
   2.  Sono  istituiti  consorzi   nazionali   obbligatori   per   il
riciclaggio dei contenitori  od  imballaggi  per  liquidi  in  vetro,
metallo e plastica e sono definiti per  ciascuno  di  essi  obiettivi
minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalita'  giuridica,  non
hanno fine di lucro,  e  possono  avere  articolazione  regionale  ed
interregionale.  Il  Ministro  dell'ambiente,  tenuto   conto   delle
strutture associative  esistenti  al  31  luglio  1988,  individua  i
soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce  lo  statuto
tipo e promuove la costituzione dei consorzi. 
   3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica: 
    a) i produttori e  gli  importatori  di  materie  destinate  alla
fabbricazione dei contenitori; 
    b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni; 
    c)  una  rappresentanza  delle  associazioni  dei  produttori  di
contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici. 
   4. I consorzi  provvedono  ad  assicurare  il  riciclaggio,  anche
mediante avvia alle aziende che recuperano materie  prime  secondarie
oppure  energia,  in  coerenza  con  quanto  stabilito  al  comma  8;
promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre  il  consumo
dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e  smaltimento.
Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i  consorzi  stipulano
apposite convenzioni con i comuni, loro  aziende  municipalizzate,  o
loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare  ricorso  nella
distribuzione dei  prodotti  dei  consorziati  a  forme  di  deposito
cauzionale da restituire con modalita' da definire con  provvedimento
del Ministro  dell'ambiente.  Le  deliberazioni  del  consorzio  sono
vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso. 
   5. I mezzi finanziari per il funzionamento  dei  consorzi  per  il
vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attivita'  e
dai  contributi  dei  soggetti  partecipanti  nonche'  da   eventuali
contributi di riciclaggio da determinare  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato. 
   6. I mezzi finanziari per il funzionamento del  consorzio  per  la
plastica sono costituiti dai proventi dell'attivita' e dal contributo
di  riciclaggio,  che  e'  determinato  con  decreto   del   Ministro
dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato, in relazione alle  condizioni  di  mercato  delle
materie prime e dei prodotti riciclati e  alle  eventuali  passivita'
del consorzio. 
   L'equilibrio di gestione e' sempre assicurato dai  contributi  dei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.  Il  contributo  di
riciclaggio e' un contributo  percentuale  sull'importo  netto  delle
fatture emesse dalle imprese produttrici o  importatrici  di  materia
prima per forniture  destinate  alla  produzione  di  contenitori  ed
imballaggi per il mercato interno. 
   7. Per la fase di avvio del consorzio nazionale della  plastica  e
fino all'eventuale adozione del predetto decreto,  il  contributo  di
riciclaggio e' determinato nella misura del 10 per cento. 
   8.  Gli  obiettivi  minimi  di  riciclaggio  per  contenitori,   o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti
per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1.  Con  propri  decreti,  il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi  minimi  di
riciclaggio per i successivi trienni, nonche',  di  concerto  con  il
Ministro  della  sanita',  i  nuovi  materiali  che  potranno  essere
utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi. 
   9. A decorrere dal 31 marzo  1993,  ai  contenitori  per  liquidi,
prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i
quali  non  siano  stati  conseguiti  i   rispettivi   obiettivi   di
riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire
20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di  lire  40  per  i
contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli  tra
701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100  per  quelli
maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non e' dovuto se  i
contenitori  sono  oggetto  di  ritiro  dei  vuoti  predisposto   dal
produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. 
   L'utilizzazione di detto contributo  di  riciclaggio  al  fine  di
consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di  riciclaggio  e'
disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto  con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
   10.  A  partire  dall'1  luglio  1989  sugli  imballaggi  o  sulle
etichette devono  figurare,  chiaramente  visibili,  l'invito  a  non
disperderli nell'ambiente dopo l'uso e  l'indicazione  dell'eventuale
riempibilita', secondo la definizione della direttiva CEE 85/339  del
27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo  sono  esclusi  i  contenitori
ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro. 
   11. A partire dall'1 luglio 1989, per consentire  di  identificare
il materiale utilizzato per  la  fabbricazione  dei  contenitori  per
liquidi,    detti    contenitori    devono    essere    adeguatamente
contrassegnati. 
   12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi  di  cui
ai commi  decimo  e  undicesimo  sono  determinati  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. 
   13.   E'   consentita,   fino   al   31    dicembre    1989,    la
commercializzazione delle  scorte  di  contenitori  per  liquidi  non
conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi. 
   14. Lo smaltimento dei contenitori per  liquidi  non  conformi  ai
requisiti  di  cui  ai  precedenti   commi,   immessi   sul   mercato
antecedentemente al 31  dicembre  1989,  e'  consentito  fino  al  31
dicembre 1990. 
   15.  In  connessione  con  gli  obiettivi  comuni  di  riciclaggio
definiti ai sensi  del  comma  8,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'ambiente  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, sono stabilite riserve di  materiali  riciclati  da
utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e  di
forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali  e
locali. 
   Art.  9-quinquies.  -  (Raccolta  e  riciclaggio  delle   batterie
esauste). - 1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento  mediante
riciclaggio delle batterie al piombo esauste. 
   2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo
esauste  e  dei  rifiuti  piombosi,  al  quale   e'   attribuita   la
personalita' giuridica. Il consorzio svolge per tutto  il  territorio
nazionale i seguenti compiti. 
    a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e  dei
rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio; 
    b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese  che  ne
effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio; 
    c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi,  nel  caso  non
sia  possibile  o  economicamente  conveniente  il  riciclaggio,  nel
rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento; 
    d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e  azioni  di
ricerca tecnico-scientifica  per  il  miglioramento  tecnologico  del
ciclo di smaltimento. 
   3. Al consorzio  partecipano  tutte  le  imprese  che  smaltiscono
tramite il riciclaggio i prodotti di cui al  comma  1.  Le  quote  di
partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la  capacita'
produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacita'
produttiva complessiva di tutti i consorziati,  installata  nell'anno
precedente. 
   4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto  da  uno  statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente. 
   5. Le  deliberazioni  degli  organi  del  consorzio,  adottate  in
relazione agli scopi del presente decreto ed a norma  dello  statuto,
sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti. 
   6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni  dalla
data  di  pubblicazione  nella   gazzetta   ufficiale   del   decreto
ministeriale di approvazione dello statuto  del  consorzio,  chiunque
detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi e' obbligato al
loro conferimento al consorzio direttamente  o  mediante  consegna  a
soggetti incaricati del consorzio. 
   7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi  finanziari  per  lo
svolgimento dei  propri  compiti  e'  istituito  un  sovrapprezzo  di
vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo  da
applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie
stesse,  con  diritto  di  rivalsa  sugli  acquirenti  in  tutte   le
successive  fasi  della  commercializzazione.  I  produttori  e   gli
importatori verseranno  direttamente  al  consorzio  i  proventi  del
sovrapprezzo. 
   8. Con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei  costi  da  coprirsi
con l'applicazione del sovrapprezzo; le  capacita'  produttive  delle
singole imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio. 
   9.  Restano  comunque  applicabili  le  disposizioni  nazionali  e
regionali che disciplinano la materia dei rifiuti. 
   10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa  del
conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, e'  obbligato  a
stoccare le batterie stesse in  apposito  contenitore  conforme  alle
disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti. 
   Art.  9-sexies.   -   (Materiali   e   requisiti   dei   sacchetti
commercializzati sul territorio nazionale). - 1. A decorrere  dall'1°
luglio 1989 i sacchetti  commercializzati  sul  territorio  nazionale
devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale  e
vegetale, con polietilene oppure con nuovi  materiali  che  risultino
biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento  accertata
mediante un  saggio  di  biodegradabilita',  le  cui  modalita'  sono
definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  sentito
l'istituto superiore di sanita', da  emanarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
   2.  Al  fine  di  consentirne  un  uso  ripetuto,  dapprima   come
contenitori di merci e quindi come contenitori di  rifiuti  domestici
da conferire per lo smaltimento, a decorrere  dall'1  luglio  1989  i
sacchetti in plastica utilizzati sul territorio nazionale non possono
avere dimensioni inferiori  a  ventisette  centimetri  per  cinquanta
centimetri. Tali dimensioni possono essere rideterminate con  decreto
del   Ministro   dell'ambiente,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
   3.  A  decorrere  dall'1  luglio  1989  i  sacchetti  di  plastica
utilizzati  su  tutto  il  territorio  nazionale   devono   riservare
un'intera facciata per: 
    a) un'indicazione che inviti i consumatori  ad  utilizzarli  come
contenitori di merci e quindi di rifiuti domestici da  conferire  per
lo smaltimento, e che inviti a non abbandonarli nell'ambiente; 
    b) l'indicazione del materiale utilizzato. 
   4.  Si  applicano  le  disposizioni  dei   commi   tredicesimo   e
quattordicesimo dell'articolo 9-quater. 
   Art. 9-septies. - (Adempimenti comunitari). -  1.  Per  consentire
l'elaborazione delle relazioni periodiche nonche' la  verifica  degli
obiettivi   di   riciclaggio,   tutte   le    imprese    produttrici,
confezionatrici ed importatrici di contenitori per liquidi,  vuoti  o
pieni, nonche' i consorzi di cui all'articolo 9-quater e  le  imprese
che riciclano contenitori per liquidi sono tenuti a  comunicare,  per
quanto di competenza, entro il mese  di  febbraio  di  ogni  anno  al
Ministero dell'ambiente le  informazioni  che  saranno  definite  con
proprio decreto dal Ministro dell'ambiente. 
   Art. 9-octies. - (Sanzioni). - 1. I soggetti di  cui  all'articolo
9-quater, comma 3, lettere a) e b) che non provvedono  a  denunciare,
entro il 31 luglio 1989, al Ministero dell'ambiente le  attivita'  di
produzione e di importazione ivi previste, sono puniti  con  la  pena
dell'arresto fino a sei mesi  e  con  l'ammenda  fino  a  lire  dieci
milioni. 
   2. Chiunque immette nel mercato interno contenitori  o  imballaggi
privi dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente ai sensi del
comma dodicesimo dell'articolo 9-quater, e' punito con l'arresto fino
a due mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni. 
   3. I legali rappresentanti delle imprese o enti che  omettano  nei
termini  prescritti  o  facciano  infedele  comunicazione  dei   dati
richiesti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5 comma 1  ovvero
non ottemperino agli  obblighi  relativi  ai  registri  di  carico  e
scarico di cui al precedente articolo 3, comma 5, e all' articolo  19
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915
, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con  l'ammenda  fino  a
lire dieci milioni. 
   Art. 9-novies. - (Definizioni). - 1. In attuazione della direttiva
cee 85/339 del 27 giugno  1985  e  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni del presente decreto, valgono le seguenti definizioni: 
    a) per rifiuti industriali si intendono  i  rifiuti  speciali,  i
rifiuti speciali assimilabili ai  rifiuti  solidi  urbani  nonche'  i
rifiuti  speciali  tossici  e   nocivi   derivanti   da   lavorazioni
industriali; 
    b)  per  sacchetti   o   buste   si   intendono   gli   involucri
preconfezionati di qualsiasi materiale che il venditore al  dettaglio
fornisce al consumatore per l'asporto delle merci; 
    c) per contenitori, o imballaggi, per  liquidi  si  intendono  la
bottiglia, il barattolo,  il  vaso,  la  scatola  e  qualsiasi  altro
involucro  sigillato  di  vetro,  metallo,  plastica,  carta  e  loro
combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti  e
i barili; 
    d)  per  liquidi  alimentari   si   intendono   quelli   indicati
nell'allegato 2 al presente decreto; 
    e) per riciclaggio dei contenitori, o imballaggi, per liquidi  si
intende la fabbricazione di nuovi contenitori,  o  imballaggi,  o  di
altri prodotti mediante contenitori usati nonche' l'utilizzazione  di
questi ultimi come combustibile in impianti destinati al recupero  di
energia e calore conformi alle disposizioni vigenti. 
   Art. 9-decies. - (Rifiuti  ospedalieri).  -  1.  Tutti  i  rifiuti
provenienti da strutture sanitarie,  con  cio'  intendendo  tutte  le
strutture pubbliche e private  che,  nell'ambito  delle  disposizioni
dettate dalla legge 23 dicembre 1978,  n.  833  ,  erogano  in  forma
organizzata  e  continuativa  le   prestazioni   sanitarie   per   il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2  della  medesima
legge, non  sono  assimilabili  ai  rifiuti  urbani,  salvo  che  per
l'incenerimento, fatta eccezione  per  i  residui  cartacei  prodotti
presso i  servizi  amministrativi  e  gli  imballaggi  e  contenitori
fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari. 
   2. Devono intendersi rifiuti  speciali  anche  quelli  provenienti
dalle  attivita'  di  ristorazione   esercitate   all'interno   della
struttura sanitaria. 
   3. La durata dello stoccaggio temporaneo di detti  rifiuti  presso
le strutture sanitarie di  cui  al  comma  1  non  deve  superare  le
quarantotto  ore.  Al  direttore  o  responsabile   sanitario   della
struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed  il  rispetto
della presente  norma  fino  al  conferimento  dei  rifiuti  speciali
all'operatore  autorizzato   al   trasporto   verso   l'impianto   di
trattamento. 
   4. I rifiuti speciali di cui al comma 1  debbono  essere  smaltiti
mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi  delle
vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti. 
   Art. 9-undecies. - (Agevolazioni fiscali). 
   1. All' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 , e' aggiunto il seguenti numero: 
   "27-bis) i canoni dovuti da imprese  pubbliche,  ivi  comprese  le
aziende municipalizzate, o private per l'affidamento  in  concessione
di costruzione e di esercizio di impianti,  comprese  le  discariche,
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei 
rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi." 
   2. L'articolo 17-bis del decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,  n.  441,
e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 17-bis. -  1.  Nelle  attrezzature  sanitarie  di  cui  all'
articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964,
n. 847 , sono ricomprese le opere,  le  costruzioni  e  gli  impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio  o  alla  distruzione  dei
rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla 
bonifica di aree inquinate di cui all'articolo 5." 
   3.  A  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione   del
presente articolo si provvede con parziale  utilizzo  delle  maggiori
entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 8. 
   Art.  9-duodecies.  -  (Oli  esausti).  -  1.  Si   applicano   al
conferimento, al trasporto e allo stoccaggio degli  oli  esausti,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  23  agosto  1982,  n.
691, fino al momento della loro cessione a  soggetti  che  provvedono
alla rigenerazione, le norme in vigore concernenti i rifiuti. 
   2. Le imprese che provvedono per conto del consorzio  obbligatorio
degli oli usati alla  raccolta,  trasporto  e  stoccaggio  degli  oli
medesimi,  devono  essere  munite  di  autorizzazioni  delle  regioni
competenti, ai sensi dell' articolo 6, lettera d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
   3. Il registro di cui all' articolo 8 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 , sostituisce per i  soggetti
indicati  il  registro  di  carico  e  scarico  di  rifiuti  previsto
dall'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, e normativa regionale corrispondente. 
   Art. 9-terdecies. - (Mantenimento di somme in bilancio). -  1.  Le
somme iscritte in bilancio ai sensi dell' articolo 14, commi quarto e
settimo, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 ,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, non impegnate  in
ciascun  anno  finanziario   possono   essere   impegnate   nell'anno
successivo". 
   Sono aggiunti i seguenti allegati: 
                                                          "Allegato 1 
                                                  (Articolo 9-quater) 
 
Obiettivi minimi di riciclaggio per  contenitori  ed  imballaggi  per
               liquidi prodotti con materiali diversi 
    

+==========+=================+===================================+
|          |                 |     obiettivo minimo di           |
|          |                 | riciclaggio per il triennio       |
|Gruppo n. | Materiale       |        1990-1992 (%)              |
+==========+=================+===================================+
|1         |    vetro        |              50                   |
+----------+-----------------+-----------------------------------+
|2         |    metalli      |              50                   |
+----------+-----------------+-----------------------------------+
|3         |    plastiche    |             40**                  |
+----------+-----------------+-----------------------------------+

    
    4  poliaccoppiati e poliestrusi  40*** 
 
                     *L'obiettivo di riciclaggio rappresenta la quota 
           percentuale da conseguire nell'ultimo anno del triennio in 
             questione, dopo raccolta differenziata e/o selezione dai 
          rifiuti. 
                    **La quota destinata alla termocombustione con il 
             recupero di energia e calore non puo' superare il 50 per 
               cento dell'obiettivo indicato, secondo le prescrizioni 
                     emanate dal Ministro dell'ambiente, ai sensi del 
                       decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con 
          modificazioni, dalla legge n. 441 del 1987. 
              ***Solo se biodegradabili in misura inferiore al 65 per 
          cento. 
                                                          "Allegato 2 
                                                  (Articolo 9-novies) 
 
  Liquidi alimentari 
  1. Latte e liquidi derivanti  dal  latte,  anche  aromatizzati,  ad
esclusione dello yogurt e del kephir. 
  2. Oli commestibili. 
  3. Succhi di frutta e di ortaggi nonche' nettari di frutta. 
  4. Acque minerali naturali, di fonte, gassate e acque da tavola. 
  5. Bevande rinfrescanti senza alcole. 
  6. Birra, comprese le birre senza alcole. 
  7. Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole. 
  8. Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati  con  parti  di
piante o con sostanze aromatiche. 
  9. Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate. 
  10. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di  meno
di 80 per cento vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande  contenenti
alcole di  distillazione;  preparazioni  alcoliche  composte  per  la
fabbricazione delle bevande. 
  11. Aceti fermentati e acidi acetici sintetici diluiti". 
 
  2. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello stato,  sara'  inserita
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato. 
  Data a Roma, addi' 9 novembre 1988 
 
                               Cossiga 
                                  De Mita, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  Ruffolo, Ministro dell'Ambiente 
Visto, il Guardasigilli: Vassalli 
 
 
Avvertenza: 
 Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1988. 
 Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di  convresione
sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  giorno  10  dicembre
1988.