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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 691

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati.

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Testo in vigore dal:  1-10-1982

Art. 8


Chiunque ottiene, raccoglie, riutilizza o elimina oli usati in quantitativi superiori a 500 litri annui deve tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, l'origine e l'ubicazione degli oli ceduti o ricevuti.
I dati di cui al precedente comma devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'operazione.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti.