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LEGGE 22 giugno 1988, n. 221

Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

note: Entrata in vigore della legge: 08/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1993)
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Testo in vigore dal: 1-1-1994
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' stabilita 
dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,  e'  attribuita,
  nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e 
qualifiche equiparate  delle  cancellerie  e  segreterie  giudiziarie
   nonche' a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206, e 
dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate
nell'allegata tabella con riferimento alle  diverse  qualifiche,  con
assorbimento del compenso di cui  all'articolo  168  della  legge  11
luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della  legge  11  novembre
1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo  determinato
dalla legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 13  aprile  1984,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in ratei  mensili,
con esclusione dei periodi di congedo straordinario,  di  aspettativa
per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o  facoltativa  previste
negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre  1971,  n.  1204,  e  di
sospensione dal servizio per qualsiasi causa. 
  3. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale  di  cui  agli
articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo  8
della legge 17 novembre 1978, n. 715. ((1)) 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 61)
che "L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221,  si  interpreta
nel senso che il riferimento all'indennita'  di  cui  all'articolo  3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerare relativo  alle
misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata
dalla disposizione stessa. "