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LEGGE 22 giugno 1988, n. 221

Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

note: Entrata in vigore della legge: 08/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1993)
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Testo in vigore dal:  8-7-1988 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennità stabilita
dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e
qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonché a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206, e
dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
3. L'indennità è comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 27/1981 (Provvidenze per il personale di magistratura) è il seguente:
"Art. 3. - Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
L'indennità di cui al primo comma non è computabile nella determinazione dell'indennità prevista dall'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa è adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'art. 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039".
- La legge n. 1206/1962 e la legge n. 862/1982 riguardano rispettivamente il personale dell'ufficio traduzioni dell'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia ed il personale degli archivi notarili.
- Il testo dell'art. 168 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:
"Art.168 (Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia). - In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, è autorizzata, per un biennio a decorrere dal 1 giugno 1979, la
devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, nonché a quello di altre amministrazioni dello Stato che presti effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e dell'art. 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente".
- Il testo dell'articolo unico della legge n. 862/1982, relativa all'estensione al personale degli archivi notarili delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge n. 312/1980 soprariportato, è il seguente:
"Articolo unico. - Per le esigenze di normalizzazione dei servizi ed in considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione degli archivi notarili, è autorizzata, dal 1 gennaio 1982 al 31 maggio
1983, la devoluzione a tutto il personale che presta effettivo servizio nella predetta amministrazione di un importo corrispondente a 226.000 ore di lavoro straordinario per l'anno 1982, ed a 106.000 ore per l'anno 1983, in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubbblica 22 luglio 1977, n. 422, e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.
Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in complessive L. 926.000.000, si farà fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi".
- La legge n. 65/1984 concerne l'"ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge n. 312/1980" ed all'art. 1 così dispone:
"Art. 1. - Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 1981, n. 431, e con il decreto-legge 12
agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, nonché quelle previste dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, anch'esse prorogate con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobe 1983, n. 547, restano ulteriormente in vigore.
Il monte ore per il periodo dal 1 gennaio 1984 al 31
dicembre 1984 è fissato in 7.640.000 ore, delle quali 240.000 per il personale degli archivi notarili".
- Il D.P.C.M. 13 aprile 1984 concerne il "Compenso incentivante in attuazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie" ed all'art. 1 dispone:
"Art. 1 (Destinatari e misure). - A decorrere dal 1
gennaio 1984, al personale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché al personale di cui all'articolo 26-quater della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in servizio presso le amministrazioni dello Stato, è corrisposto un compenso incentivante la produttività nelle misure mensili lorde stabilite, per ciascuna qualifica funzionale, nell'allegata tabella in relazione alla effettiva prestazione giornaliera di servizio.
Il compenso di cui al precedente comma compete anche ai coadiutori degli uffici notificazione, esecuzione e protesti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia addetti ai servizi interni, nonché al personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni.
Il compenso non è corrisposto al personale che, per qualsiasi motivo, non presta servizio presso l'amministrazione di appartenenza, fatta eccezione per il personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n.
715, e per quello assente per infermità o infortunio dipendente da causa di servizio.
Il compenso incentivante di cui al precedente primo comma compete anche al personale pubblico dipendente che sia distaccato, comandato o in posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni statali, presso le quali viene erogato il compenso di cui innanzi. In tal caso il compenso è corrisposto dall'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, con onere a carico degli stanziamenti dei propri capitoli di spesa previsti in bilancio.
Fatta salva l'opzione per il trattamento più favorevole, il compenso non è cumulabile con altri analoghi emolumenti accessori allo stipendio e comunque denominati, fruiti a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Le misure mensili indicate nell'allegata tabella vengono corrisposte per non più di undici mesi all'anno, globalmente considerati, anche se per frazioni di mese.
Tali misure sono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza, se l'orario settimanale è articolato in sei giornate, e di un ventiduesimo se l'orario settimanale è articolato in cinque giornate".
- Il testo degli articoli 4 e 7 della legge n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri) è il seguente:
"Art. 4. - È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali".
"Art. 7. - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia".
- Il testo degli articoli 45 e 47 della legge n. 249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) è il seguente:
"Art. 45. - I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali".
"Art. 47. - I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente articolo 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti".
- L'art. 8 della legge n. 715/1978 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato) è così formulato:
"Art. 8. - Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltrechè ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avrà durata annuale, salva la possibilità di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.
I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".