stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206

Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/1984)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  5-9-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri


Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia è costituito come alla tabella A.
Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro per la grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.
Alla direzione di esso è preposto un direttore.