stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 novembre 1978, n. 715

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-4-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 8


Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltrechè ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avrà durata annuale, salva la possibilità di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.
I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770, ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessa di avere efficacia il presente articolo 8.