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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1987, n. 551

Adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 72.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/1/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  13-1-1988 al: 22-4-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in cui si dispone che, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati, nonché dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto l'art. 9 della legge 17 aprile 1984, n. 79, che stabilisce l'obiettivo di omogeneizzare lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, a quelli previsti per i dirigenti dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, relativa all'adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato;
Visto l'art. 2, secondo comma, della legge di conversione del citato decreto, il quale stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 1985, l'estensione delle norme di stato giuridico ai dirigenti degli enti di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visti gli articoli 5, ultimo comma, e 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro dei direttori generali degli enti che sono a capo dei servizi centrali e periferici degli enti;
Considerato che lo stato giuridico e la collocazione funzionale dei citati direttori generali non sono direttamente interessati dal disposto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, ma restano disciplinati dai suddetti articoli 5 e 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché dalle norme ordinamentali dei singoli enti e tenuto conto che un'eventuale revisione delle normative riguardante i menzionati direttori generali, ancorché finalizzata all'armonizzazione con la nuova disciplina della dirigenza degli enti, dovrà essere oggetto di apposito provvedimento legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, e successive modificazioni, con il quale vengono classificati gli enti con conseguenti effetti sull'articolazione delle qualifiche dirigenziali;
Visto l'art. 8 della legge 31 marzo 1979, n. 92, secondo cui non sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, le disposizioni legislative e gli atti deliberativi approvati dagli organi di vigilanza che prevedono l'attribuzione delle funzioni, o la nomina di vice direttori generali negli enti pubblici di cui alla tabella annessa alla suddetta legge;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 11 ottobre 1979, n. 509, e 25 giugno 1983, n. 346, concernenti disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Considerato che l'art. 2, terzo comma, della citata legge 8 marzo 1985, n. 72, rinvia ad apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, i criteri intesi ad armonizzare la nuova disciplina della dirigenza parastatale a quella preesistente;
Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, che reca norme per l'accesso alla dirigenza nelle amministrazioni statali, ivi comprese le norme di prima applicazione della legge stessa;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Qualifiche
1. Il numero delle qualifiche dirigenziali, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, resta correlato, per gli enti pubblici non economici, alla classificazione degli enti stessi ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
2. Sono pertanto previste le seguenti qualifiche:
a) enti di alto rilievo:
1) dirigente generale (livello C);
2) dirigente superiore;
3) primo dirigente;
b) enti di medio rilievo:
1) dirigente superiore;
2) primo dirigente;
c) enti di normale rilievo:
1) primo dirigente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato, è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
La legge n. 72/1985, converte, con l'art. 1, il D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, recante: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato".
Note alle premesse:
- La legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1987.
- La legge n. 79/1984 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 19 aprile 1984) reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio".
- Il testo coordinato del D.L. n. 2/1985 con la legge n. 72/1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985.
- La legge n. 70/1975 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975) reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". Si riportano qui di seguito l'art. 5, ultimo comma, nonché l'art. 20 della surrichiamata legge.
"Art. 5, ultimo comma. - Il direttore generale, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile".
"Art. 20 (Direttore generale). - Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sarà stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi determinati in relazione alla importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale B, al dirigente generale C e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sarà desunta dal concorso dei seguenti elementi:
a) dimensione della organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonché dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;
b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi di istituto;
c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.
I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.
Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, è emanato entro un mese dell'entrata in vigore della legge stessa".
- Il D.P.C.M. 12 settembre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 19 settembre 1975) reca: "Determinazioni del trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- La legge n. 92/1979 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 1› aprile 1979) reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi".
- Il D.P.R. n. 748/1972 (Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972) reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:
"Art. 1 (Qualifiche). - Nell'ambito delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le qualifiche dei dirigenti sono articolate come segue:
dirigente generale;
dirigente superiore;
primo dirigente.
In relazione a funzioni dirigenziali particolari, proprie di talune amministrazioni, nelle annesse tabelle relative ai ruoli organici dei dirigenti sono previste qualifiche superiori".