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LEGGE 17 aprile 1984, n. 79

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1985)
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Testo in vigore dal:  20-4-1984

Art. 9



Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno resi omogenei, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, a quelli del personale di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge.