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LEGGE 17 aprile 1984, n. 79

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1985)
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Testo in vigore dal: 13-1-1985
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   trattamento   economico   provvisorio  del  personale  di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, convertito
nella  legge  22  marzo 1984, n. 29, e' prorogato fino al 31 dicembre
1984.
  A  decorrere  dal 1 gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi,
nelle   misure   risultanti  dall'articolo  1  del  decreto-legge  27
settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20
novembre  1982,  n.  869, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono maggiorati del 13 per cento.
  Con  effetto  dal  1  gennaio  1984  la  progressione  economica si
sviluppa  in  otto  classi  biennali  di  stipendio  del 6 per cento,
computato  sullo  stipendio  iniziale  di qualifica, ed in successivi
aumenti  periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima
classe  di  stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del
decreto-legge   27   settembre   1982,   n.   681,   convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  20  novembre 1982, n. 869, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  La determinazione dei nuovi stipendi e' effettuata sulla base delle
classi  di  stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento
al 1 gennaio 1984.
  Qualora  il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del
nuovo  stipendio  risulti  inferiore alla differenza tra lo stipendio
iniziale  della  qualifica  di  appartenenza, previsto dal precedente
secondo   comma,  e  quello  iniziale  fissato  dall'articolo  1  del
decreto-legge   27   settembre   1982,   n.   681,   convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  20  novembre 1982, n. 869, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  il  nuovo  stipendio  e' maggiorato
dell'importo  occorrente  per  assicurare  la suddetta differenza. Lo
stesso   importo   e'  temporizzato  secondo  il  criterio  stabilito
dall'articolo   2   del  suddetto  decreto,  ai  fini  dell'ulteriore
progressione economica. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L. 11 gennaio 1985, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla
L.  8  marzo 1985, n. 72, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "il
trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1
della legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli articoli 1,
2,  4,  6  e 7 della medesima legge, e' prorogato fino al 31 dicembre
1985."
Lo  stesso  provvedimento ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2)
che  "con  decorrenza  1  gennaio  1985, sono maggiorati del 4,50 per
cento  gli  stipendi  iniziali  annui  lordi, nelle misure risultanti
dall'applicazione  dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79,
e  le  classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale
di cui al precedente comma 1."