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DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1984, n. 3

Proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 marzo 1984, n. 29 (in G.U. 23/03/1984, n.83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1984)
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Testo in vigore dal:  24-1-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare fino al 31 marzo 1984 il trattamento economico provvisorio per il personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per quello allo stesso collegato, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 31 marzo 1984.