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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1987, n. 551

Adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 72.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/1/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal: 13-1-1988
al: 22-4-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, della Costituzione; 
  Visto l'art. 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in cui si dispone
che, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della
dirigenza,  resta  disciplinato   dalle   vigenti   disposizioni   il
trattamento economico  e  normativo  dei  dirigenti  dello  Stato  ed
assimilati, nonche' dei dirigenti degli enti di  cui  alla  legge  20
marzo 1975, n. 70; 
  Visto l'art. 9 della legge 17 aprile 1984, n.  79,  che  stabilisce
l'obiettivo di omogeneizzare lo stato  giuridico  ed  il  trattamento
economico dei dirigenti disciplinati dalla legge 20  marzo  1975,  n.
70, a quelli previsti  per  i  dirigenti  dell'Amministrazione  dello
Stato; 
  Visto il decreto-legge 11  gennaio  1985,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8   marzo   1985,   n.   72,   relativa
all'adeguamento provvisorio del trattamento economico  dei  dirigenti
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  e
del personale ad essi collegato; 
  Visto l'art. 2, secondo  comma,  della  legge  di  conversione  del
citato decreto, il quale stabilisce, a decorrere dal 1° luglio  1985,
l'estensione delle norme di stato giuridico ai dirigenti  degli  enti
di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Visti gli articoli 5, ultimo comma, e 20 della legge 20 marzo 1975,
n. 70, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro dei direttori
generali degli enti che sono a capo dei servizi centrali e periferici
degli enti; 
  Considerato che lo stato giuridico e la collocazione funzionale dei
citati direttori  generali  non  sono  direttamente  interessati  dal
disposto dell'art. 2 della legge 8 marzo  1985,  n.  72,  ma  restano
disciplinati dai suddetti articoli 5 e 20 della legge 20 marzo  1975,
n. 70, nonche' dalle norme ordinamentali dei singoli  enti  e  tenuto
conto  che  un'eventuale  revisione  delle  normative  riguardante  i
menzionati     direttori     generali,     ancorche'      finalizzata
all'armonizzazione con la  nuova  disciplina  della  dirigenza  degli
enti, dovra' essere oggetto di apposito provvedimento legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 settembre 1975, e successive modificazioni, con il  quale  vengono
classificati gli  enti  con  conseguenti  effetti  sull'articolazione
delle qualifiche dirigenziali; 
  Visto l'art. 8 della legge 31 marzo 1979, n. 92,  secondo  cui  non
sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, le disposizioni
legislative  e  gli  atti  deliberativi  approvati  dagli  organi  di
vigilanza che prevedono l'attribuzione delle funzioni, o la nomina di
vice direttori generali negli  enti  pubblici  di  cui  alla  tabella
annessa alla suddetta legge; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,  n.
411, 11 ottobre 1979, n. 509, e 25 giugno 1983, n.  346,  concernenti
disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Considerato che l'art. 2, terzo comma, della citata legge  8  marzo
1985, n. 72, rinvia ad apposito regolamento, da emanarsi con  decreto
del Presidente della Repubblica, i criteri intesi ad  armonizzare  la
nuova disciplina della dirigenza parastatale a quella preesistente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modifiche; 
  Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, che reca norme per l'accesso
alla dirigenza nelle amministrazioni statali, ivi comprese  le  norme
di prima applicazione della legge stessa; 
  Udito  il   parere   del   Consiglio   superiore   della   pubblica
amministrazione; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 1987; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
                             Qualifiche 
 
  1. Il numero delle qualifiche dirigenziali, di cui all'art.  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, resta
correlato, per gli enti pubblici non economici, alla  classificazione
degli enti stessi ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n.
70. 
  2. Sono pertanto previste le seguenti qualifiche: 
    a) enti di alto rilievo: 
    1) dirigente generale (livello C); 
    2) dirigente superiore; 
    3) primo dirigente; 
    b) enti di medio rilievo: 
    1) dirigente superiore; 
    2) primo dirigente; 
    c) enti di normale rilievo: 
    1) primo dirigente. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui pubblicato, e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             La  legge n. 72/1985, converte, con l'art. 1, il D.L. 11
          gennaio 1985, n. 2, recante: "Adeguamento  provvisorio  del
          trattamento  economico  dei dirigenti delle amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale
          ad essi collegato".
          Note alle premesse:
             -   La  legge  n.  93/1983  (Legge-quadro  sul  pubblico
          impiego) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93
          del 6 aprile 1987.
             -  La legge n. 79/1984 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 19
          aprile 1984) reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento
          economico  dei  dirigenti dell'amministrazione dello Stato,
          anche ad ordinamento  autonomo  e  del  personale  ad  esso
          collegato.   Adeguamento   del  trattamento  economico  dei
          professori universitari a tempo pieno all'ultima classe  di
          stipendio".
             - Il testo coordinato del D.L. n. 2/1985 con la legge n.
          72/1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  71
          del 23 marzo 1985.
             -  La  legge  n. 70/1975 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2
          aprile 1975) reca: "Disposizioni  sul  riordinamento  degli
          enti  pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro  del personale
          dipendente". Si riportano qui di seguito l'art.  5,  ultimo
          comma, nonche' l'art. 20 della surrichiamata legge.
             "Art.  5, ultimo comma. - Il direttore generale, purche'
          in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, e'
          assunto  anche  tra  i funzionari dell'ente con contratto a
          tempo determinato della  durata  massima  di  cinque  anni,
          rinnovabile".
             "Art.   20  (Direttore  generale).  -  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il
          lavoro  e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le
          federazioni    sindacali    di    categoria    maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale,  sara' stabilito il
          trattamento   economico   onnicomprensivo   dei   direttori
          generali  degli  enti  pubblici  contemplati dalla presente
          legge  secondo  tre  livelli  retributivi  determinati   in
          relazione    alla    importanza   degli   enti   stessi   e
          corrispondenti  al  trattamento  economico  onnicomprensivo
          spettante  rispettivamente  al  dirigente  generale  B,  al
          dirigente  generale  C  e  al  dirigente  superiore   delle
          amministrazioni dello Stato.
             Ai   fini   dell'applicazione   del   comma  precedente,
          l'importanza degli enti  sara'  desunta  dal  concorso  dei
          seguenti elementi:
               a)   dimensione   della   organizzazione  territoriale
          considerata unitariamente negli uffici periferici  o  negli
          enti  federati,  dalla  natura  dei  compiti  istituzionali
          svolti, nonche' dal numero degli assistiti, nel caso  degli
          enti di assistenza;
               b)  numero  dei dipendenti stabilmente e organicamente
          preposti ai servizi di istituto;
               c)  volume delle entrate e delle uscite finanziarie di
          carattere ordinario.
             I   direttori  generali,  ove  particolari  esigenze  di
          servizio  lo  richiedano,  sono  tenuti  a   protrarre   le
          prestazioni  giornaliere  di  servizio anche oltre l'orario
          ordinario,   senza   diritto   al   compenso   per   lavoro
          straordinario.
             Nella   prima  applicazione  della  presente  legge,  il
          provvedimento di cui al primo comma, e'  emanato  entro  un
          mese dell'entrata in vigore della legge stessa".
             -  Il  D.P.C.M. 12 settembre 1975 (Gazzetta Ufficiale n.
          251  del  19  settembre  1975)  reca:  "Determinazioni  del
          trattamento   economico   onnicomprensivo   dei   direttori
          generali degli  enti  pubblici  contemplati  nella  tabella
          allegata   alla   legge  20  marzo  1975,  n.  70,  recante
          disposizioni sul riordinamento degli enti  pubblici  e  del
          rapporto di lavoro del personale dipendente".
             -  La  legge n. 92/1979 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 1›
          aprile   1979)   reca:   "Conversione   in    legge,    con
          modificazioni,  del  decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 20,
          concernente proroga al 30 giugno  1979  delle  disposizioni
          relative al contenimento del costo del lavoro nonche' norme
          in materia di obblighi contributivi".
             -  Il  D.P.R.  n.  748/1972  (Gazzetta  Ufficiale n. 320
          dell'11 dicembre 1972)  reca:  "Disciplina  delle  funzioni
          dirigenziali  nelle  amministrazioni  dello  Stato anche ad
          ordinamento autonomo".
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  1  del  D.P.R.  n.  748/1972 e' il
          seguente:
             "Art.  1  (Qualifiche).  -  Nell'ambito  delle  carriere
          direttive  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  le  qualifiche  dei  dirigenti sono
          articolate come segue:
              dirigente generale;
              dirigente superiore;
              primo dirigente.
             In   relazione   a  funzioni  dirigenziali  particolari,
          proprie di talune amministrazioni,  nelle  annesse  tabelle
          relative  ai  ruoli  organici  dei  dirigenti sono previste
          qualifiche superiori".