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LEGGE 31 marzo 1979, n. 92

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonchè norme in materia di obblighi contributivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1998)
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Testo in vigore dal:  2-4-1979

Art. 8



Non sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le disposizioni legislative e gli atti deliberativi approvati dagli organi di vigilanza che prevedono l'attribuzione delle funzioni, o la nomina, di vice direttori generali negli enti pubblici di cui alla tabella annessa alla suddetta legge.
Agli interessati si applica il trattamento previsto dalla nota in calce alla tabella 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI ANDREOTTI - SCOTTI - MALFATTI - VISENTINI - PANDOLFI - NICOLAZZI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO