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LEGGE 30 marzo 1987, n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

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Testo in vigore dal: 6-4-1987
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge  6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni
urgenti  in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  comma  1,  le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 1987";
      i commi 2 e 3 sono soppressi;
      al  comma 4, le parole da: "le parole" fino alla fine del comma
sono soppresse;
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "5-bis.  All'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "Presso  ciascun  albo  e'  istituita una sezione speciale alla
quale  sono  iscritte le cooperative a proprieta' divisa e i consorzi
regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare
l'autotrasporto   anche   od   esclusivamente   con   i   veicoli  in
disponibilita' delle imprese socie.
      I  requisiti  e  le  condizioni  di  cui  all'articolo 13 della
presente  legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi
indicati  nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti
dalle imprese socie.
      Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita'
e  la  documentazione  necessarie  alla  dimostrazione  del  rapporto
associativo,  nonche'  le norme per l'applicazione delle disposizioni
contenute nel precedente comma".
      5-ter.  All'articolo  3, primo comma, lettera b), della legge 6
giugno  1974,  n. 298, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente:
"quattro".
      5-quater.  All'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge
6  giugno  1974,  n.  298,  la  parola:  "dieci"  e' sostituita dalla
seguente: "dodici".
      5-quinquies.  Il  terzo  comma  dell'articolo  3  della legge 6
giugno  1974,  n.  298,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Dei quattro
rappresentanti  del  Ministero  dei  trasporti, due sono scelti tra i
funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione  e  collocati  fuori  ruolo,  e  due tra i
funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento
e degli affari generali".
      5-sexies.  La  riserva  di  cui  all'articolo 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  gennaio 1976, n. 32, a favore delle
associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza e tutela del
movimento cooperativo e' portata da due a tre rappresentanti".
    Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
    "Art.  1-bis.  -  1.  All'articolo 21, primo comma, della legge 6
giugno 1974, n. 298, e' aggiunto il seguente numero:
    "6-bis)  quando,  nel  caso di attivita' di trasporto di cose per
conto  proprio  o  di  terzi,  siano  state  accertate  a loro carico
violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui
agli  articoli  da  15  a  19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e
successive  modifiche  ed  integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e
127,  terzo  comma,  del  testo  unico delle norme sulla circolazione
stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno  1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonche'
delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli
idonei al loro traino in disponibilita' dell'impresa".
  Art.  1-ter.  -  1.  All'articolo  21, secondo comma, della legge 6
giugno  1974, n. 298, all'alinea, le parole: "possono incorrere" sono
sostituite dalla seguente: "incorrono"".
  All'articolo 3:
    al comma 1, al secondo capoverso, le parole: "sino ad una portata
utile"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  autoveicoli  aventi
portata utile"; e l'ultimo capoverso e' soppresso.
  All'articolo 4:
    al  comma 1, capoverso 3, le parole: "o di altre imprese iscritte
nell'albo  degli  autotrasportatori ovvero siano nella disponibilita'
di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo"
sono   sostituite  dalle  seguenti:  "o  di  altre  imprese  iscritte
nell'albo    degli   autotrasportatori   e   che   abbiano   ottenuto
autorizzazione  ovvero  siano  nella  disponibilita'  di  consorzi  o
cooperative  cui partecipino imprese iscritte nell'albo e che abbiano
ottenuto autorizzazione";
    al comma 2, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"tre anni";
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "2-bis.  Le  autorizzazioni  rilasciate  fino  alla  data  del 31
ottobre  1977  e  per le quali le imprese abbiano presentato entro la
data  del  30  settembre  1978  la  domanda  di  conversione ai sensi
dell'articolo  62  della  legge 6 giugno 1974, n. 298, sono rinnovate
secondo  la  procedura  di  cui al primo comma dell'articolo 43 della
legge  6  giugno  1974,  n.  298. Le domande di rinnovo devono essere
presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Fino  alla  data del
rinnovo,  le  autorizzazioni  per  le  quali  e'  stata presentata la
domanda   conservano   validita'   a  tutti  gli  effetti.  Trascorsi
infruttuosamente   tali  termini,  l'efficacia  delle  autorizzazioni
rimane sospesa fino a quando non si sia provveduto al loro rinnovo.
    2-ter.  L'ultimo  periodo  del  penultimo  comma dell'articolo 13
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' abrogato".
  All'articolo 5:
    al comma 2, secondo capoverso, le parole: "alle rimanenti lettere
del  medesimo  comma" sono sostituite dalle seguenti: "alle rimanenti
lettere del quarto comma del presente articolo";
    al  comma  2,  terzo capoverso, sono aggiunte, infine, le parole:
"Le  sanzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano anche al
soggetto che ha in disponibilita' il veicolo rimorchiato qualora tale
soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo
trattore";
    al  comma 2, quarto capoverso, le parole: ", riguardanti trattore
o rimorchio," sono soppresse;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "2-bis  All'articolo 26, primo comma, lettera h), del testo unico
delle  norme  sulla  circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393, le parole:
"L'agganciamento delle due unita' e' attuato per classi, nel rispetto
di  quanto  stabilito  dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le
specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti"
sono soppresse.
    2-ter.  Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto
dal 29 luglio 1987".
  All'articolo  6,  al  comma  1,  dopo la parola: "motoveicoli" sono
aggiunte   le   seguenti:   "e  autoveicoli";  e  le  parole:  "1.500
chilogrammi" sono sostituite dalle seguenti: "3.500 chilogrammi".
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  7.  - 1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6
giugno  1974,  n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto,
relative  a  violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  sono  applicabili  anche ai
committenti  che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5
della legge 24 novembre 1981, n. 689".
  All'articolo 8:
    al comma 1, le parole: "dagli articoli 124 e 127" sono sostituite
dalle seguenti: "dall'articolo 127";
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto
di   cose   che  mette  in  circolazione  un  veicolo  sprovvisto  di
cronotachigrafo  e  dei  relativi  fogli di registrazione, ovvero con
cronotachigrafo  manomesso  oppure  non funzionante, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a  lire  tre  milioni.  In  tal  caso  si  applicano  le norme di cui
all'articolo 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727";
    al  comma  3,  le  parole:  "Alla  stessa sanzione soggiace" sono
sostituite   dalle   seguenti:   "Alla   stessa  sanzione  pecuniaria
soggiace";
    il comma 4 e' soppresso;
    il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5.  Qualora  siano accertate nel corso di un anno tre infrazioni
alle  norme  di  cui  ai  commi  2  e  3, l'ufficio provinciale della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione applica la
sanzione  accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione
relativa  al  veicolo  con il quale le infrazioni sono state commesse
per  la  durata  di  un  anno. La sospensione si cumula alle sanzioni
pecuniarie previste";
    al comma 7, le parole: "le contestazioni elevate" sono sostituite
dalle seguenti: "le violazioni accertate";
    i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
    "9.  Ferma  restando  l'applicazione  delle sanzioni previste dai
commi  precedenti,  il  funzionario  o  l'agente  che ha accertato la
circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non
funzionante,  diffida  il  conducente  con  annotazione sul verbale a
regolarizzare  la  strumentazione  entro  un termine di dieci giorni.
Qualora  il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione
non  siano  la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data
di  ricezione  della  notifica  del  verbale,  da  effettuare al piu'
presto.
    10.  Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida
di  cui  al  comma  precedente,  durante  i  quali trova applicazione
l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, e' disposto, in caso di
circolazione  del  veicolo, il sequestro amministrativo dello stesso.
Il   veicolo  verra'  restituito  dopo  un  mese  al  proprietario  o
all'intestatario del documento di circolazione".
  All'articolo 9:
    al  comma  1, le parole: "quadruplicate per ciascuna classe" sono
sostituite dalle seguenti: "raddoppiate per ciascuna classe";
    il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 121 del testo unico
delle  norme  sulla  circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti
dai seguenti:
    "Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui
peso  complessivo  risulti  superiore  di oltre il cinque per cento a
quello  indicato nella carta di circolazione, e' soggetto ad un'unica
sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma.
    La   sanzione  di  cui  al  comma  precedente  si  applica  anche
nell'ipotesi  di  eccedenza di peso di uno solo dei veicoli, anche se
non vi fosse eccedenza di peso nel complesso"";
    al  comma  6,  le parole: "di cui all'articolo 9" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al presente articolo".
  All'articolo 10, ai commi 1 e 3, la parola: "CEE" e' soppressa.
  All'articolo 11:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
legge  di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti,
tenendo  conto  delle  raccomandazioni  ECEONU,  adotta,  con proprio
decreto,  per  gli  autobus,  nonche'  per gli autoveicoli e rimorchi
adibiti  al  trasporto  di cose, disposizioni conformi alle direttive
CEE   relative  alla  durata  dei  veicoli,  alla  costruzione,  alle
caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare
pannelli  con  speciali  dispositivi  retroriflettenti e fluorescenti
posteriori  e  laterali,  strumenti  di contenimento degli spruzzi di
marcia   sul  bagnato,  e  dispositivi  di  frenatura,  nonche'  alle
procedure  di  omologazione  dei  predetti  veicoli, anche ai fini di
rendere  i  veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del
propulsore,  determinati  valori di velocita'. Nell'ipotesi di misure
non  previste  espressamente  dalle  direttive  CEE,  le disposizioni
debbono  essere  coerenti  con lo spirito delle direttive stesse"; al
comma  2,  le  parole: "di concerto con i Ministri dell'interno e del
lavoro  e  della  previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti:
"di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno";  e  le parole: ", di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale," sono
soppresse;
    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    "2-bis.   L'iscrizione   in  via  provvisoria  di  nuove  imprese
nell'albo  nazionale  degli autotrasportatori di cose per conto terzi
e' comunque consentita, a partire dal 1 giugno 1987, a condizione che
vengano  soddisfatti  i requisiti dell'onorabilita' e della capacita'
finanziaria,  di  cui alla citata direttiva n. 561/74, con riserva di
accertamento, entro diciotto mesi dal predetto termine, del requisito
della capacita' professionale";
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "3-bis.  Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 124 del testo
unico  delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393,  sono
abrogati".
  All'articolo  12,  al comma 1, l'ultimo capoverso e' sostituito dal
seguente:
  "L'inosservanza  delle  disposizioni  impartite in calce al verbale
comporta  per il conducente la sospensione della patente di guida per
un  periodo  da  tre  a  sei  mesi  e,  in caso di recidiva, da sei a
diciotto  mesi.  In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata
immediatamente  da  chi  accerta  l'infrazione, e inviata all'ufficio
provinciale   della   motorizzazione   civile   e  dei  trasporti  in
concessione  che l'ha rilasciata, che, verificata la non recidivita',
la restituisce".
  All'articolo 13, al comma 2, secondo capoverso, la parola: "CEE" e'
soppressa.
  All'articolo  14,  al comma 2, la parola: "aumentati" e' sostituita
dalla seguente: "regolati".
  L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  16.  -  1.  Alle violazioni previste dal presente decreto si
applicano  le  norme  del titolo IX del testo unico delle norme sulla
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
  2.  Le  stesse  norme  si  applicano alle violazioni della legge 13
novembre 1978, n. 727.
  3.  Le sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida
o  della  carta  di  circolazione e della licenza o autorizzazione al
trasporto  di  merci  su  strada  sono  disposte  rispettivamente dal
prefetto  per la prima e dal direttore dell'ufficio provinciale della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione  che le ha
rilasciate, per le altre.
  4. L'autorita' amministrativa competente per le sanzioni pecuniarie
e'  il  prefetto  competente  per  territorio, relativamente al luogo
dell'accertamento.
  5.  Le  eventuali spese per le operazioni di rimozione e/o custodia
del  veicolo  previste dalle presenti norme sono a carico, in solido,
del  titolare  della licenza o dell'autorizzazione al trasporto merci
su strada e del conducente del veicolo stesso.
  6.  L'articolo  20,  primo  comma, della legge 13 novembre 1978, n.
727, e' abrogato".
  Dopo l'articolo 17, sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  17-bis.  - 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio
1985, n. 404, dopo le parole: "portata utile maggiore di 70 quintali"
la lettera: "e" e' sostituita dalla seguente: "o".
  Art. 17-ter. - 1. Il numero 16) della tabella 3 allegata alla legge
1 dicembre 1986, n. 870, e' sostituito dal seguente:
  "16) rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci
per conto di terzi per ciascun veicolo: L. 10.000".
  2.  Al  numero  17)  della tabella 3 allegata alla suddetta legge 1
dicembre  1986,  n.  870,  la  parola: "autorizzazioni" e' sostituita
dalla seguente: "licenze".
  Art.  17-quater.  -  1.  Entro  120 giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'interno,  d'intesa  con  i  Ministri  dei  trasporti, dei lavori
pubblici,  della difesa e delle finanze dispone, con proprio decreto,
un  piano  per il potenziamento degli organici delle forze addette ai
servizi di polizia stradale". L'articolo 18 e' soppresso.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 3 ottobre 1986, n. 627, e 5 dicembre 1986, n. 818.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 marzo 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici
                              SIGNORILE, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          31 del 7 febbraio 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 16 aprile 1987.