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LEGGE 30 marzo 1987, n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

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Testo in vigore dal:  6-4-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


1. Il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1987";
i commi 2 e 3 sono soppressi;
al comma 4, le parole da: "le parole" fino alla fine del comma sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. All'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma".
5-ter. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro".
5-quater. All'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "dodici".
5-quinquies. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente: "Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali".
5-sexies. La riserva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo è portata da due a tre rappresentanti".
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto il seguente numero:
"6-bis) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa".
Art. 1-ter. - 1. All'articolo 21, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, all'alinea, le parole: "possono incorrere" sono sostituite dalla seguente: "incorrono"".
All'articolo 3:
al comma 1, al secondo capoverso, le parole: "sino ad una portata utile" sono sostituite dalle seguenti: "per autoveicoli aventi portata utile"; e l'ultimo capoverso è soppresso.
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso 3, le parole: "o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo" sono sostituite dalle seguenti: "o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione";
al comma 2, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data del 31 ottobre 1977 e per le quali le imprese abbiano presentato entro la data del 30 settembre 1978 la domanda di conversione ai sensi dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono rinnovate secondo la procedura di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Le domande di rinnovo devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data del rinnovo, le autorizzazioni per le quali è stata presentata la domanda conservano validità a tutti gli effetti. Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'efficacia delle autorizzazioni rimane sospesa fino a quando non si sia provveduto al loro rinnovo.
2-ter. L'ultimo periodo del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato".
All'articolo 5:
al comma 2, secondo capoverso, le parole: "alle rimanenti lettere del medesimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo";
al comma 2, terzo capoverso, sono aggiunte, infine, le parole: "Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore";
al comma 2, quarto capoverso, le parole: ", riguardanti trattore o rimorchio," sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis All'articolo 26, primo comma, lettera h), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole: "L'agganciamento delle due unità è attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti" sono soppresse.
2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 29 luglio 1987".
All'articolo 6, al comma 1, dopo la parola: "motoveicoli" sono aggiunte le seguenti: "e autoveicoli"; e le parole: "1.500 chilogrammi" sono sostituite dalle seguenti: "3.500 chilogrammi".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto, relative a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "dagli articoli 124 e 127" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 127";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni. In tal caso si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727";
al comma 3, le parole: "Alla stessa sanzione soggiace" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione pecuniaria soggiace";
il comma 4 è soppresso;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre infrazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione relativa al veicolo con il quale le infrazioni sono state commesse per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste";
al comma 7, le parole: "le contestazioni elevate" sono sostituite dalle seguenti: "le violazioni accertate";
i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante, diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni.
Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.
10. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma precedente, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il sequestro amministrativo dello stesso.
Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario del documento di circolazione".
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: "quadruplicate per ciascuna classe" sono sostituite dalle seguenti: "raddoppiate per ciascuna classe";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma.
La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenza di peso di uno solo dei veicoli, anche se non vi fosse eccedenza di peso nel complesso"";
al comma 6, le parole: "di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".
All'articolo 10, ai commi 1 e 3, la parola: "CEE" è soppressa.
All'articolo 11:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECEONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e dispositivi di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità. Nell'ipotesi di misure non previste espressamente dalle direttive CEE, le disposizioni debbono essere coerenti con lo spirito delle direttive stesse"; al comma 2, le parole: "di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'interno"; e le parole: ", di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale," sono soppresse;
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è comunque consentita, a partire dal 1 giugno 1987, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti dell'onorabilità e della capacità finanziaria, di cui alla citata direttiva n. 561/74, con riserva di accertamento, entro diciotto mesi dal predetto termine, del requisito della capacità professionale";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono abrogati".
All'articolo 12, al comma 1, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
"L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, da sei a diciotto mesi. In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che l'ha rilasciata, che, verificata la non recidività, la restituisce".
All'articolo 13, al comma 2, secondo capoverso, la parola: "CEE" è soppressa.
All'articolo 14, al comma 2, la parola: "aumentati" è sostituita dalla seguente: "regolati".
L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le norme del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
2. Le stesse norme si applicano alle violazioni della legge 13 novembre 1978, n. 727.
3. Le sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida o della carta di circolazione e della licenza o autorizzazione al trasporto di merci su strada sono disposte rispettivamente dal prefetto per la prima e dal direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che le ha rilasciate, per le altre.
4. L'autorità amministrativa competente per le sanzioni pecuniarie è il prefetto competente per territorio, relativamente al luogo dell'accertamento.
5. Le eventuali spese per le operazioni di rimozione e/o custodia del veicolo previste dalle presenti norme sono a carico, in solido, del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto merci su strada e del conducente del veicolo stesso.
6. L'articolo 20, primo comma, della legge 13 novembre 1978, n. 727, è abrogato".
Dopo l'articolo 17, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 17-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 1985, n. 404, dopo le parole: "portata utile maggiore di 70 quintali" la lettera: "e" è sostituita dalla seguente: "o".
Art. 17-ter. - 1. Il numero 16) della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:
"16) rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo: L. 10.000".
2. Al numero 17) della tabella 3 allegata alla suddetta legge 1 dicembre 1986, n. 870, la parola: "autorizzazioni" è sostituita dalla seguente: "licenze".
Art. 17-quater. - 1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della difesa e delle finanze dispone, con proprio decreto, un piano per il potenziamento degli organici delle forze addette ai servizi di polizia stradale". L'articolo 18 è soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 ottobre 1986, n. 627, e 5 dicembre 1986, n. 818.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici

SIGNORILE, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 16 aprile 1987.