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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal:  23-2-1977
aggiornamenti all'articolo

Art. 62

Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e
per conto di terzi


Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono conservarla a condizione che, entro il 2 febbraio 1976, domandino la iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32. (1)
La domanda d'iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose o delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo è adibito.
L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere la elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'articolo 35.
Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.
Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie.
Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente, entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo.
Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 1 gennaio 1977. (1) (2)
((3))

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 aprile 1975, n. 145 ha disposto (con l'art. 4) che le modifiche da essa introdotte hanno effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n. 298.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 gennaio 1976, n. 6, convertito senza modificazioni dalla L. 29 marzo 1976, n. 61, ha disposto (con l'art. 1) che "I termini del 2 febbraio 1976 e del 1 gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1976 e al 1 gennaio 1978".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 851, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 30, ha disposto (con l'art. 1) che "I termini del 2 febbraio 1976 e del 1 gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145 e già prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 e al 1 gennaio 1978 con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, sono ulteriormente prorogati di dieci mesi".