LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal: 24-1-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                          Comitato centrale 
 
  Il comitato centrale e' composto: 
    a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente; 
    b) da  quattro  rappresentanti  del  Ministero  dei  trasporti  e
dell'aviazione  civile;  da  un  rappresentante  per   ciascuno   dei
Ministeri   dell'industria,   commercio    e    artigianato,    delle
partecipazioni statali,  del  commercio  estero,  dell'agricoltura  e
foreste, dell'interno, dei  lavori  pubblici,  delle  finanze  e  del
tesoro; 
    c) da  quattro  rappresentanti  delle  regioni,  di  cui  uno  in
rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in  rappresentanza,
rispettivamente, delle regioni della Italia centrale,  meridionale  e
settentrionale. Le modalita'  per  la  designazione  dovranno  essere
fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge; 
    d) da dodici rappresentanti  delle  associazioni  nazionali  piu'
rappresentative della categoria degli autotrasportatori di  cose  per
conto   di   terzi,   nonche'   delle   associazioni   nazionali   di
rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento   cooperativo,
giuridicamente  riconosciute  dal  Ministero  del  lavoro   e   della
previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
del Capo provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
successive modificazioni.(11) 
  I componenti del comitato sono nominati con  decreto  del  Ministro
per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile.  Le  nomine  avvengono  su
designazione: 
    del presidente del Consiglio di Stato per il  componente  di  cui
alla lettera a); 
    dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b); 
    delle rispettive associazioni nazionali per i componenti  di  cui
alla lettera d). 
  Dei quattro rappresentanti del Ministero dei  trasporti,  due  sono
scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e  due
tra i  funzionari  in  servizio  presso  la  Direzione  generale  del
coordinamento e degli affari generali. 
  Nel regolamento di esecuzione  sono  stabiliti  i  requisiti  della
rappresentativita' delle associazioni nazionali  agli  effetti  delle
designazioni di cui alla lettera d)  del  presente  articolo  e  alla
lettera f) del successivo articolo 4. 
  Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due  vicepresidenti,  di
cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d). 
  I componenti del comitato centrale durano in carica cinque  anni  e
possono essere confermati per una sola volta. ((18)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il Decreto 2 febbraio 1994, (in G.U. 11/02/1994, n. 34) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1)  che  "Il  numero  dei  rappresentanti  delle
associazioni nazionali di categoria degli autotrasportatori  di  cose
per conto di terzi in seno al comitato centrale per  l'albo,  fissato
in dodici unita' dall'art. 3, primo comma, lettera d), della legge  6
giugno 1974, n. 298, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge  6
febbraio 1987, n. 16, viene aumentato a diciassette  unita',  quattro
delle quali riservate  di  diritto  alle  associazioni  nazionali  di
rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento   cooperativo,
riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284  ha  disposto  (con  l'art.  14,
comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli  articoli
7 e 13 dello stesso decreto legislativo.