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LEGGE 23 dicembre 1986, n. 926

Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-1-1987 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 25, comma 19-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 453/1981 (Rinnovo della delega prevista dall'art. 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), è il seguente:
"Art. 2. - Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonché ogni altra materia o parte di materia per le quali non si è ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonché la delega di ulteriori funzioni già attribuite alle regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia".