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LEGGE 23 dicembre 1986, n. 926

Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-1-1987
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981,
n.  453,  gia'  prorogato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 25, comma
19-bis,  del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1987.
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  2  della legge n. 453/1981 (Rinnovo
          della  delega  prevista  dall'art. 72 della legge 16 maggio
          1978,  n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n.
          827,  per  l'estensione  alla  regione  Valle d'Aosta delle
          disposizioni  del  D.P.R.  24  luglio  1977, n. 616), e' il
          seguente:
            "Art.  2.  -  Il Governo e' altresi' delegato ad emanare,
          entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti  aventi  forza di legge ordinaria per
          completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla
          legge  costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4, alla regione
          Valle   d'Aosta   in  materia  di  industria  e  commercio,
          previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana
          e  rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e
          comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per
          le  quali  non si e' ancora provveduto e che ad essa spetti
          in  forza  dello  statuto  speciale,  nonche'  la delega di
          ulteriori  funzioni  gia' attribuite alle regioni a statuto
          ordinario.
            Il  trasferimento  deve  avvenire per settori organici di
          materia".