LEGGE 5 agosto 1981, n. 453

Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1988)
Testo in vigore dal: 3-8-1988
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Il  Governo  e'  altresi'  delegato  ad  emanare,  entro  due  anni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno o piu' decreti
aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle
funzioni  attribuite  dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4,  alla  regione  Valle d'Aosta in materia di industria e commercio,
previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale,
utilizzazione  delle  miniere,  finanze regionali e comunali, nonche'
ogni  altra  materia o parte di materia per le quali non si e' ancora
provveduto  e  che  ad  essa  spetti in forza dello statuto speciale,
nonche'  la delega di ulteriori funzioni gia' attribuite alle regioni
a statuto ordinario.
  Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia. (1)
(2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  22  settembre  1983,  n. 463 convertito con modificazioni
dalla  L.  11  novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 25 comma
19-bis)  che  il termine previsto dal presente articolo, e' prorogato
al 31 dicembre 1985
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  23  dicembre 1986, n. 926 ha disposto (con l'art. 1) che il
termine previsto dal presente articolo, gia' prorogato al 31 dicembre
1985  dall'articolo  25, comma 19-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  19  luglio  1988,  n. 309 ha disposto (con l'art. 1) che il
termine previsto dal presente articolo, gia' prorogato al 31 dicembre
1987  dall'articolo  1  della  legge  23  dicembre  1986,  n. 926, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.