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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1986, n. 309

Proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonchè finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1986, n. 472 (in G.U. 13/08/1986, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1987)
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Testo in vigore dal:  30-6-1986 al: 13-8-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare taluni termini in materia di interventi di protezione civile, di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite da calamità naturali, di intervenire con immediatezza in varie zone del territorio nazionale ove si verificano situazioni di incombente pericolo per la pubblica incolumità, nonché di assicurare la prosecuzione dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nei commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente rispettivamente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile e utilizzazione del personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novembre 1980, è prorogato al 31 dicembre 1986. Il relativo onere, valutato in complessive lire 7.000 milioni, è posto a carico del fondo della protezione civile.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al 31 dicembre 1986.
3. Il termine di tre anni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è differito al 31 dicembre 1986. Al relativo onere provvedono i comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala con le disponibilità di cui alla citata normativa.
4. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 settembre 1986. Il relativo onere valutato in 2.700 milioni di lire è posto a carico del fondo della protezione civile.