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DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 397

Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 536 (in G.U. 28/09/1981, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1987)
Testo in vigore dal:  14-8-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 8


I comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala provvederanno alle opere urgenti di riattazione degli edifici pubblici comunali.
Gli stessi comuni provvedono alle opere urgenti per il consolidamento degli edifici di interesse storico, artistico, monumentale e di culto.
Per l'espletamento dei compiti tecnici derivanti dalla attuazione del presente decreto, i comuni di cui al presente articolo sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzioni da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni e rispettivamente per un numero non superiore a trentacinque unità per Mazara del Vallo, a quindici per Petrosino e a cinque per Marsala, di cui almeno il cinquanta per cento di personale tecnico iscritto nei rispettivi albi professionali.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 1986, n. 472, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di tre anni previsto dal terzo comma del presente articolo "è differito al 31 dicembre 1986. Al relativo onere provvedono i comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala con le disponibilità di cui alla citata normativa".