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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1983, n. 19

Norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 31 marzo 1983, n. 87 (in G.U. 01/04/1983, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1986)
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Testo in vigore dal: 4-4-1986
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
limitatrici  dell'aumento  delle  capacita'  produttive delle imprese
siderurgiche  e  norme  integrative  e  modificative dell'articolo 20
della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle
partecipazioni statali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Al  fine  di coordinare la ristrutturazione del settore siderurgico
nazionale  nel  quadro della ristrutturazione del settore siderurgico
della  Comunita'  economica  europea, le imprese operanti nei settori
oggetto  degli  interventi  previsti  dall'articolo 20 della legge 17
febbraio  1982,  n.  46,  e  le  imprese  produttrici  di  tubi senza
saldatura,  di  tubi  saldati  condotte e di tubi saldati per acqua e
gas,  che  intendano  effettuare  nuovi  investimenti,  diversi dalla
normale  manutenzione  degli  impianti,  per  i  quali  sia  previsto
l'inizio entro il 31 dicembre 1985, debbono chiedere l'autorizzazione
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ((2))
  Per  inizio degli investimenti si intende l'inizio della esecuzione
dei lavori, indipendentemente dalla data di emissione dell'ordine.
  Sulle    domande    di    autorizzazione   provvede   il   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, su proposta del
comitato  tecnico  di cui al sesto comma dell'articolo 20 della legge
17 febbraio 1982, n. 46.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 6 febbraio 1986 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla
L.  2  aprile  1986  n. 88 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "Il
termine  del 31 dicembre 1985, previsto dall'articolo 1, primo comma,
del  decreto-legge  31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31
marzo  1983, n. 87, e' prorogato al 31 dicembre 1987. Con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare
entro  due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabilite  le modalita' di attuazione del presente comma, anche
in  relazione all'andamento della politica di settore in sede interna
e internazionale."