stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1983, n. 19

Norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 31 marzo 1983, n. 87 (in G.U. 01/04/1983, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1986)
nascondi
Testo in vigore dal:  4-4-1986
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme limitatrici dell'aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e norme integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Al fine di coordinare la ristrutturazione del settore siderurgico nazionale nel quadro della ristrutturazione del settore siderurgico della Comunità economica europea, le imprese operanti nei settori oggetto degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e le imprese produttrici di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas, che intendano effettuare nuovi investimenti, diversi dalla normale manutenzione degli impianti, per i quali sia previsto l'inizio entro il 31 dicembre 1985, debbono chiedere l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
((2))
Per inizio degli investimenti si intende l'inizio della esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla data di emissione dell'ordine.
Sulle domande di autorizzazione provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 6 febbraio 1986 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1986 n. 88 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 1987. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, anche in relazione all'andamento della politica di settore in sede interna e internazionale."