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LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
Testo in vigore dal:  31-1-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 20


Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.
Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici", i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.
È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.
Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.
Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.
I contributi di cui al presente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.
Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 gennaio 1983, n. 19 convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1983, n. 87 ha disposto (con l'art. 4) che il termine di cui al primo comma del presente articolo, è differito al 31 dicembre 1983.
Il D.L. 31 gennaio 1983, n. 19 convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1983, n. 87 ha inoltre disposto che le disposizioni di cui al presente articolo, sono estese anche alle imprese che, attraverso la soppressione di impianti, riducano la produzione annua di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas.