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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1980, n. 286

Proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 1980, n. 444 (in G.U. 19/08/1980, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-7-1980
al: 19-8-1980
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n.  663,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare il termine  del  30
giugno 1980 previsto dal citato decreto-legge per la regolarizzazione
delle  posizioni  debitorie  dei  datori  di  lavoro  nei   confronti
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  30  giugno
1980; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Il termine di cui all'art. 23-quater del decreto-legge 301 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, sulla legge 29  febbraio
1980, n. 33, e' prorogato dal 30 giugno al 30 novembre 1980. 
  Il  versamento  dei  contributi  di  cui  all'art.  23-quater   del
decreto-legge sopracitato puo' essere effettuato in sei rate  mensili
eguali e consecutive, di cui la prima entro il 30 novembre 1980,  con
applicazione degli interessi di dilazione previsti dall'art.  16  del
medesimo decreto-legge. Il mancato versamento anche di una sola  rata
comporta la decadenza dal beneficio di cui al citato art. 23-quater. 
  Le stesse norme, salvo quanto previsto  dal  successivo  comma,  si
applicano nei confronti degli enti ospedalieri e  degli  istituti  di
ricovero  e  di  cura  a  carattere  scientifico  e  degli   istituti
psichiatrici delle amministrazioni provinciali che provvedano,  entro
la stessa  data,  a  regolarizzare  la  propria  posizione  debitoria
relativa  a  contributi  nei  confronti  della  Cassa  di  previdenza
dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) e della Cassa previdenza sanitari
(C.P.S.),  gestite  dalla  Direzione  generale  degli   istituti   di
previdenza  del  Ministero  del  tesoro,  e  delle  residue  gestioni
dell'INADEL. 
  All'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Agli enti ospedalieri e agli istituti di  ricovero  e  di  cura  a
carattere   scientifico   e   agli   istituti   psichiatrici    delle
amministrazioni provinciali non si applicano le disposizioni  di  cui
all'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843".