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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1980, n. 286

Proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 1980, n. 444 (in G.U. 19/08/1980, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-7-1980 al: 19-8-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il termine del 30 giugno 1980 previsto dal citato decreto-legge per la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei datori di lavoro nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Il termine di cui all'art. 23-quater del decreto-legge 301 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, sulla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato dal 30 giugno al 30 novembre 1980.
Il versamento dei contributi di cui all'art. 23-quater del decreto-legge sopracitato può essere effettuato in sei rate mensili eguali e consecutive, di cui la prima entro il 30 novembre 1980, con applicazione degli interessi di dilazione previsti dall'art. 16 del medesimo decreto-legge. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al citato art. 23-quater.
Le stesse norme, salvo quanto previsto dal successivo comma, si applicano nei confronti degli enti ospedalieri e degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e degli istituti psichiatrici delle amministrazioni provinciali che provvedano, entro la stessa data, a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa a contributi nei confronti della Cassa di previdenza dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) e della Cassa previdenza sanitari (C.P.S.), gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e delle residue gestioni dell'INADEL.
All'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto il seguente comma: "Agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e agli istituti psichiatrici delle amministrazioni provinciali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843".